Il potere di convocare l’assemblea condominiale, sia ordinaria che straordinaria, spetta in via principale all’amministratore. Il legislatore, per superare l’eventuale inerzia di quest’ultimo e di assicurare il corretto funzionamento della vita condominiale, ha previsto alcuni meccanismi correttivi.
L’autoconvocazione e il caso di edifici senza amministratore
L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, al primo comma, stabilisce che la convocazione dell’assemblea straordinaria può essere richiesta da almeno due condòmini che rappresentino...


