Condominio

Valida la querela sporta dal singolo condomino a tutela di un bene comune

Anche se presentata in via complementare o surrogatoria all'iniziativa dell'amministratore non sollecitato dall'assemblea

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di Annarita D’Ambrosio

Tratta un caso di furto di energia elettrica in condominio la sentenza 5622/2023 della Cassazione depositata il 9 febbraio. A rivolgersi alla Suprema corte il condomino accusato della sottrazione e soccombente in primo e secondo grado. Alla Suprema corte ricorreva perché contestava il fatto che la querela nei suo confronti fosse stata sporta dai condòmini e non dall’amministratore in loro rappresentanza e poi che nei suoi confronti non fossero state previste circostanze attenuanti.

La Corte nel respingere le richieste di cassazione della pronuncia d’appello richiamava il principio consolidato per il quale il singolo condomino è legittimato , in via concorrente o eventualmente surrogatoria con l’amministratore di condominio, a presentare valida querela se è offeso il patrimonio comune condominiale. Rispetto al secondo punto la Suprema corte precisa che il giudice d’appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego. L’applicazione delle attenuanti non costituisce peraltro un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto (la cui condotta si era protratta per diversi mesi) ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza deriva il mancato riconoscimento delle stesse (Cassazione 20132/2022).

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