Verifiche degli autoclave da parte dell'Ispesl
Da L'Esperto Risponde
ll “Decreto del fare” (Dl 69/2013) ha introdotto delle modifiche volte alla semplificazione dei numerosi adempimenti in capo al committente/datore di lavoro sia esso una persona fisica (come nel caso di un proprietario di unità immobiliare) o giuridica (nel caso di un condominio). Il Dl 69/2013, convertito in legge 98/2013, ha introdotto il comma 3 bis che prevede delle semplificazioni per il Documento della Valutazione dei Rischi da Interferenze (Duvri) nei settori a basso rischio infortunistico e malattie professionali, che saranno individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 29, comma 6 ter). Solo per questi settori il datore di lavoro/committente può scegliere di redigere il Duvri o nominare un proprio incaricato che sovrintenda al coordinamento ed alla cooperazione tra le ditte appaltatrici ed i lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa presso la loro sede.
La modifica al comma 3-bis del citato articolo 26 eleva da due a cinque uomini giorno calcolati con riferimento ad un anno dall'inizio dei lavori, la soglia al di sotto della quale non si deve redigere il Duvri, sempre che i lavori non si svolgano in presenza di agenti cancerogeni, mutageni, biologici, atmosfere esplosive, o con rischio di incendio di livello elevato (come individuato nel DM 10.03.1998) o in ambienti confinati o in presenza di rischi di cui all'allegato XI del Dlgs 81/2008 e ssiimm. (tra i quali non rientra la manutenzione e/o verifica dell'impianto di autoclave). Il Dl 69/2013, convertito in legge 98/2013, ha introdotto all'art 88 comma 2 del Dlgs 81/2008 e successive modifiche., la lettera g-bis che esclude dal campo di applicazione delle disposizioni del Testo Unico previste per i cantieri temporanei e mobili: (i) i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento; (ii) i piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno (quindi per importi fino ad € 4.000), finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di cui al citato allegato XI dello stesso decreto. Da quanto appena esposto, la manutenzione e/o verifica periodica dell'autoclave condominiale non necessità di verifica periodica di un ente di prevenzione o dell'applicazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro.
Sì al controllo dei dati usati per le tabelle millesimali
di Cesarina Vittoria Vegni
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