Condominio

Via libera all’ascensore anche se riduce la larghezza delle scale

Il disagio arrecato deve intendersi non prevalente rispetto al vantaggio che tutti i condòmini traggono dal poter utilizzare l'impianto

di Marco Barrani

La Corte di cassazione, nella sentenza 19087/2022 depositata il 14 giugno, ha ritenuto legittima l’installazione ex novo di un ascensore in un edificio che ne era sprovvisto nonostante la sua realizzazione comportasse una riduzione della larghezza delle scale.

In realtà, sull’esito della valutazione tra i vantaggi dovuti all’installazione dell’impianto e gli svantaggi che l’ innovazione avrebbe comportato, la Suprema corte non ha sindacato trattandosi di elementi valutativi in fatto che competono esclusivamente al giudice ed alla Corte territoriale.

Disagi minimi, grandi vantaggi

Su tale questione la giustizia di merito aveva valutato minore il sacrificio della riduzione della larghezza delle scale argomentando sulle abitudini attuali di vita degli abitanti delle grandi città, nonché delle caratteristiche della popolazione italiana composta prevalentemente da persone non giovani e, inoltre, ritenendo che l’installazione dell’ascensore avrebbe arrecato un disagio veramente minimo nell’uso della scala poiché, pur rimanendo precluso il contemporaneo passaggio di due persone, non avrebbe impedito il comodo passaggio di una persona di corporatura media.

D’altronde su tali questioni valutative di fatto la giustizia di legittimità non aveva sindacato neppure in passato anche quando l’esito delle stesse era stato del tutto differente e in base alle quali era stato ritenuto eccessivo lo svantaggio dovuto alla riduzione della larghezza delle scale.

Abbattimento barriere

Ciò detto, la Cassazione non ha poi rilevato alcuna violazione di legge sulla suddetta valutazione né in merito a quanto disposto dall’articolo 1102 sull’uso della cosa comune poiché l’installazione dell’ascensore è funzionale all’eliminazione delle barriere architettoniche o, quanto meno, rende maggiormente agevole l’accesso ai piani alti, né su quanto disposto dall’articolo 1120 del Codice civile sul divieto di rendere inservibile all’uso o al godimento anche di un solo condomino la cosa comune, in quanto un disagio nell’utilizzo della stessa non riguarda il concetto di inservibilità richiamato da tale disposizione codicistica.

La Suprema corte, infine, non ha ravvisato alcuna violazione delle normative in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche (legge numero 13/1989 e decreto ministeriale 236/1989) nonostante i ricorrenti ne lamentassero un’errata applicazione per avere la cabina del realizzando ascensore, e la scala una volta modificata, dimensioni inferiori ai limiti prescritti da tali disposizioni.

La Cassazione, infatti, ha rilevato che tali normative si applicano ai soli edifici realizzati o interamente ristrutturati successivamente all’entrata in vigore della legge 13/1989 e decreto attuativo 236/1989.

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