Maxi risarcimento dal Comune per le immissione sonore moleste solidalmente con i gestori dei locali
La condanna è sia inibitoria che risarcitoria: 50mila euro sono stati liquidati anche in assenza di un danno biologico documentato
Il tema del rumore nelle nostre città resta preponderante post Covid ed ecco che diventa importante la conferma della responsabilità dell’amministrazione comunale che arriva da una recentissima pronuncia della Corte d’appello di Milano.
I fatti di causa
La vertenza s’incentra in un ambito urbano dove risiede una famiglia con figli. L’ immobile abitativo dà le proprie finestre sulla piazza principale ove sussistono esercizi commerciali e plateactici, concessi dal Comune, che producono immissioni sonore moleste intollerabili all’interno della casa.In particolare tali situazioni producevano, nel caso de quo, una lesione del diritto alla salute, previsto dall’articolo 32 della Costituzione, quale diritto non comprimibile, come anche ribadito dall’articolo 41, sempre della Carta costituzionale.La sentenza di primo grado 312/2019 del Tribunale di Como, pubblicata in data 18 marzo 2019, anche a seguito di Ctu, inibiva le attività soprattutto negli orari serali e condannava al risarcimento dei danni gli esercizi commerciali solidalmente con il Comune.
Si dava quindi atto che si può agire davanti alla giuridizione ordinaria (tra le altre Cassazione Sezioni unite 23436 del 27/07/2022) chiedendo la tutela del diritto leso dalla immissioni provenenti dal plateatico e dai locali posti nelle vicinanze che diffondono musica, schiamazzi e rumori. In particolare il Comune è legittimato passivo dell’azione inibitoria.
Legittima la domanda di risarcimento
L’azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l’accertamento dell’illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, è legittima, come anche ribadito dalla recente sentenza della Corte d’appello di Milano 72/2023, pubblicata il 12 gennaio 2023, e può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex articolo 2043 Codice civile, volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato.In proposito dalla relazione del Ctu e dai numerosi rilievi fonometrici di Arpa, si rilevava che le immissioni acustiche negli ambienti interni dell’abitazione della famiglia risultano essere particolarmente gravose nei locali che si affacciano su piazza nella condizione in cui sono aperte le finestre e nella circostanza in cui si verificano fenomeni direttamente o indirettamente riconducibili alle attività degli esercizi pubblici.
Infatti, in materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz’altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex articolo 844 Codice civile e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico.
La lesione del diritto al riposo notturno
In proposito, occorre evidenziare che il Tribunale di Como e la successiva conferma della Corte d’appello di Milano hanno ritenuto provata la lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità. L’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni.Il danno è stato ritenuto sussistente con condanna dei gestori solidalmente con il Comune al risarcimento alla famiglia attrice della somma di € 50.000,00 complessiva, oltre interessi compensativi e legali.
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