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La revisione della tabella millesimale in condominio, profili giuridici

La tabella millesimale esprime il rapporto di proporzionalità tra le singole proprietà esclusive e le parti comuni cui si riferisce l'articolo 1118 del Codice Civile. Il documento è quindi fondamentale per la ripartizione delle spese e per il computo delle maggioranze assembleari. Nel presente saggio, profili giuridici, criteri di formazione e modi di modifica/revisione.

a cura di Matteo Rezzonico - Avvocato

Principi generali in materia di tabelle millesimali

Cosa sono le tabelle millesimali

Per l'art. 68 delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile:

"Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di ...

  • [1] Si legge nella sentenza della Corte appello Napoli, sez. IV, 03/10/2023, n. 4153: "Quanto alle tabelle millesimali, non esiste alcuna illiceità nel fatto che il condominio non si sia dotato di tabelle. Per quanto rilevanti, le tabelle millesimali non sono obbligatorie per i piccoli condominii: lo sono ove esista un regolamento, obbligatorio negli edifici con più di 10 condomini. Nella specie, i condomini sono solo tre, per cui il regolamento non è obbligatorio. Neanche l'assenza delle tabelle costituisce un ostacolo tale da impedire la ripartizione delle spese condominiali. In assenza di tabelle, infatti, la ripartizione deve essere fatta in proporzione del valore delle singole proprietà (v. art. 1123 C.C.). Nella specie, emerge dagli atti di causa che le spese sono state ripartite per un terzo ciascuno sui tre condomini, seppure in via provvisoria, con la riserva di provvedere ai conguagli, una volta approvate le tabelle millesimali. Tale ripartizione deve ritenersi del tutto legittima, in forza della previsione del futuro conguaglio, tarato sui valori delle proprietà esclusive".

  • [2] Cass. civ., sez. un., 24 gennaio 1997, n. 6222.