La sentenza affronta una questione cruciale nell'ambito del processo civile: il valore giuridico dell'accordo raggiunto tra le parti e verbalizzato dal CTU nel corso del procedimento.

Cassazione civile, Sez. II, sent. 30.1.2025, n. 2212
Consulenza tecnica in materia civile (perizia) - Consulente tecnico d'ufficio - In genere
L'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che ha ritenuto non vincolante, in quanto non trasfuso in un provvedimento giudiziario, l'accordo raggiunto tra le parti nel corso di un processo successivamente estintosi a seguito del deposito del verbale di definizione pattizia).
Inquadramento generale
La sentenza affronta una questione cruciale nell'ambito del processo civile: il valore giuridico dell'accordo raggiunto tra le parti e verbalizzato dal CTU nel corso del procedimento.
La Corte si esprime su un punto particolarmente dibattuto: se tale accordo possa considerarsi vincolante pur non essendo trasfuso in un provvedimento giudiziale e pur non integrando una conciliazione giudiziale ex art. 185 cod. proc. civ.
Massima e principio di diritto
"L'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non ...


