Se il locale notturno non è a norma e mette a rischio la sicurezza l’amministratore può agire d’urgenza
In modo autonomo o su richiesta dei suoi amministrati, è tenuto ad intervenire per chiedere, autorizzato dall'assemblea, la cessazione dell’attività pericolosa
La corte di Cassazione è intervenuta più volte (sentenza 55361/2018; ordinanze 47389/2018 e 43779/2018) ed ha affermato che il fondamento dell'applicazione dell'articolo 681 Codice penale è il pericoloso assembramento delle persone all'interno dei locali di pubblico spettacolo. La finalità della norma è la tutela dell'incolumità del pubblico che assiste allo spettacolo in modo da prevenire, mediante l'adempimento delle prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza, i pericoli alle persone ed il reato ricorre quando il soggetto organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica secondo le indicazioni dell'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 numero 773.
Obbligo di sicurezza anche se si organizza un solo evento
La predetta normativa di sicurezza prescinde dall'utilizzo professionale e continuativo dei predetti locali, in quanto è applicabile anche nei confronti di chi, per una sola volta, abbia aperto un locale di pubblico spettacolo. Per il predetto reato non è applicabile l'esclusione della punibilità del fatto per particolare tenuità del fatto (articolo 131 –bis Codice penale) a causa dell'abitualità della condotta dei gestori, ovvero la reiterazione delle condotte illecite. Invero la Cassazione (sentenza 48315/2016) ha affermato che tale esimente non può essere dichiarata per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 ) in caso di reiterazione della condotta, in quanto si configura il comportamento abituale ostativo del beneficio.
In definitiva la giurisprudenza rappresenta che i casi di locali pubblici rumorosi od insicuri, inseriti anche in ambito condominiale, sono assai ricorrenti e quando la loro gestione metta in pericolo la sicurezza dei condòmini e delle parti comuni l'amministratore, in modo autonomo o su richiesta dei suoi amministrati, è tenuto ad intervenire per chiedere, autorizzato dall'assemblea, la loro cessazione al giudice competente con l’adozione del provvedimento di urgenza previsto dall'articolo 700 Codice di procedura civile.
Il certificato di agibilità
La Cassazione (ordinanza 14922/2022) è intervenuta nuovamente in materia, dichiarando inammissibile il ricorso di un imprenditore avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 681 Codice penale. La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato, per la violazione dell'articolo 681 Codice penale, perché esercitava l'attività di discoteca senza avere ottenuto dalle competenti autorità la dichiarazione di agibilità, con le relative prescrizioni di sicurezza. L'imputato ricorreva in Cassazione, poiché lamentava l'ingiustizia della sentenza, per difetto della sua adeguata motivazione e per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità, ex articolo 131 – bis Codice penale, poiché, a suo dire, il fatto era di lieve entità.
La corte di Cassazione non ammetteva una nuova valutazione degli stessi elementi già esaminati dai giudici del merito e riteneva che la motivazione della sentenza fosse corrispondente alla fattispecie del reato dell'articolo 681 Codice penale. Invero il Giudice di appello accertava che , durante il controllo effettuato dalla Polizia amministrativa , l'imputato esibiva le sole autorizzazioni alla somministrazione degli alimenti e delle bevande , mentre era privo della certificazione di agibilità del locale , nonostante nello stesso si stesse svolgendo un intrattenimento danzante frequentato da 200 persone.
Pertanto, il Giudice di legittimità confermava il giudizio di colpevolezza dell'imputato che era pienamente consapevole della sua condotta illecita e delle modalità con cui si volgevano le verifiche investigative della Polizia. La Cassazione escludeva l'applicazione dell'articolo 131 – bis Codice penale per le circostanze di tempo e di luogo della condotta dell'imputato che poneva in grave pericolo l'incolumità dei partecipanti allo spettacolo danzante. La Corte richiamava la giurisprudenza delle Sezioni unite (sentenza 13682/2016) per cui il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno e del pericolo.
La sentenza Cassazione 130/2023
Due esercenti di un pubblico locale erano stati condannati per la violazione degli articoli 681 e 659, comma secondo, Codice penale perché avevano organizzato una serata danzante che si era protratta sino alle ore 03.20 e aveva visto la partecipazione di 1.060 persone, in violazione dell'ordinanza sindacale che vietava la diffusione musicale oltre le ore 03,00 e il limite della capienza della struttura, fissato in 750 persone dalla Commissione comunale di vigilanza. I condannati ricorrevano avverso la sentenza e la Cassazione (sentenza 130/2023) rigettava i ricorsi per infondatezza.
Il Giudice di legittimità affermava che:
- il primo ricorrente aveva assistito la consorte durante l'intervento congiunto dei Carabinieri e dell'Ispettorato del Lavoro e aveva firmato il verbale del sequestro preventivo del locale, per cui non poteva affermare l'occasionalità della sua presenza;
- i militari avevano effettuato un conteggio analitico dei presenti, di cui accertavano la presenza di 310 unità in eccesso rispetto a quelle autorizzate;
- sussiste il reato dell'articolo 659, comma secondo, Codice penale quando siano violate norme di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio del mestiere o dell'attività, diverse da quelle dei lavori limite di emissione sonore stabilite secondo i criteri della legge 447/1995 (Cassazione 56430/2017).
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