Il Tribunale di Perugia, con la sentenza 1070 del 29 agosto 2025, ha confermato un principio ormai chiaro: anche il venditore di un immobile, se ha avuto un ruolo attivo nella costruzione, risponde dei gravi difetti dell’edificio ai sensi dell’articolo 1669 Codice civile. Non conta quindi solo chi ha materialmente realizzato i lavori (l’appaltatore), ma anche chi ha mantenuto poteri di direzione e controllo sull’opera.
Premessa: il quadro normativo
L’articolo 1669 Codice civile prevede una responsabilità speciale e di natura extracontrattuale...

