Condominio

Tapparelle di diversi colori, pozzi luce oscurati: responsabile il condomino che danneggia la facciata

Gli amministratori di condominio succedutisi avrebbero dovuto impedire gli interventi deturpanti

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di Selene Pascasi

Da comproprietario delle cose comuni, ogni condomino può apportarvi tutte le modifiche che gli consentano di trarne un'utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri. Tuttavia, se le opere eseguite provochino dei danni, sarà tenuto ad eliminarne la causa e risarcirli. Lo scrive il Tribunale di Bari con sentenza 4235 del 23 novembre 2021.

I fatti di causa

Apre la lite una coppia di coniugi, contitolari di un'abitazione. La facciata del palazzo, di cui gli amministratori si erano sempre disinteressati, era deturpata per più motivi: tapparelle di diversi colori, una zanzariera montata anteriormente alla serranda, pozzi luce otturati da un solaio cementizio e da una grata di ferro. Modifica, questa, illegittimamente attuata dal proprietario di due appartamenti, intento a farli comunicare con il terrazzo, abusivamente ricoperto, e posta in essere con demolizione parziale di quattro muri condominiali.

Non solo. Le occlusioni avevano causato vasta umidità e danni allo stabile. Di qui, la richiesta di condanna al ripristino dei luoghi, all'eliminazione dell'umido con ripitturazione ed al pagamento delle spese. Controparte contesta le accuse, ritenendosi legittimato da alcune autorizzazioni assembleari e comunque, conclude, da comproprietario aveva facoltà di apportare alla cosa comune tutte le modifiche necessarie a trarne un'utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri.

Le violazioni edilizie e l’inerzia del condominio

Il condominio precisa di aver avuto una condotta pacata soltanto per evitare il contenzioso giudiziario ed indurre l'interessato ad ottemperare spontaneamente agli inviti rivolti, ma il Tribunale accoglie la domanda. La denunciata abusività dei lavori, spiega, aveva trovato puntuale riscontro nell'elaborato peritale che aveva descritto in maniera analitica sia luoghi che lo stato di degrado in cui versavano. Fondata, quindi, anche la pretesa formulata dai consorti con riferimento alle occlusioni nella griglia e nel solaio.

D'altro canto, il condominio non aveva offerto prove sufficienti a far crollare la ricostruzione dei fatti. Anzi, i verbali di accertamento delle violazioni edilizie non facevano che confermarla. In sintesi, erano emersi con certezza illeciti edilizi che avevano determinato una sostanziale ed illegittima alterazione della destinazione dei pozzi luce all'utilizzo comune. Così il Tribunale di Bari, preso atto dell'intervenuta rinuncia alla richiesta di eliminazione dell'umido e persistente un concreto interesse all'integrale ripristino dell'originario stato dei luoghi, condanna l'uomo a demolire quanto abusivamente costruito ed a rifondere le spese della controversia.

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