I poteri dell’amministratore «cessato» ante assemblea
Sono limitati ad attività urgenti e non può proporre lavori straordinari che non siano indifferibili
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 28 aprile 2025
L’articolo 1129, ottavo comma, del Codice civile dispone che, alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione condominiale in suo possesso e a eseguire le attività urgenti a tutela del condominio, senza diritto a ulteriori compensi, ma solo al rimborso delle spese. Quanto precede vale quando, al termine del mandato...