L'esperto rispondeCondominio

I poteri dell’amministratore «cessato» ante assemblea

Sono limitati ad attività urgenti e non può proporre lavori straordinari che non siano indifferibili

di Augusto Cirla

La domanda

Negli ultimi anni, l’amministratore del condominio nel quale risiedo convoca l’assemblea ordinaria oltre i tempi previsti dal regolamento contrattuale e dal Codice civile. Si chiede all’esperto se, nei diversi mesi di prorogatio, l’amministratore può intraprendere iniziative riguardanti lavori straordinari in condominio o proporli in discussione all’assemblea convocata tardivamente. Qualora venga confermato dall’assemblea, quale può essere il suo emolumento, riferito ai diversi mesi di prorogatio?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 28 aprile 2025

L’articolo 1129, ottavo comma, del Codice civile dispone che, alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione condominiale in suo possesso e a eseguire le attività urgenti a tutela del condominio, senza diritto a ulteriori compensi, ma solo al rimborso delle spese. Quanto precede vale quando, al termine del mandato...