Condominio

Assemblea, al di sotto di un terzo dei millesimi non c’è delibera

di Eugenio Antonio Correale

La deliberazione dell’assemblea in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio, purché sia presa a maggioranza di voti, dovendo il numero di coloro che hanno votato a favore e la entità dei millesimi da essi rappresentati superare pur sempre il numero e i valori dei condòmini dissenzienti. In sostanza, la regola posta dall’articolo 1136 Codice civile, terzo comma, deve essere intesa nel senso che coloro che hanno votato contro...