Condominio

Canna fumaria sulla facciata: l’illegittimità può essere valutata anche con perizia di un processo precedente

Il giudice valuterà i dati emersi dall’accertamento peritale come indizi utili per verificare i fatti portati dalle parti

di Edoardo Valentino

Per decidere una causa il giudice civile può utilizzare una perizia d’ufficio che sia stata disposta e realizzata in un altro giudizio, anche di natura penale. In questo caso il decidente valuterà le risultanze della perizia come elemento indiziario idoneo alla determinazione di specifici fatti allegati dalle parti. Questo il principio giurisprudenziale utilizzato dalla Seconda sezione della Cassazione per sciogliere la controversa oggetto della sentenza 6428/2023 .

La vicenda

La questione di fatto riguardava la realizzazione da parte di un condomino di due canne fumarie che, utilizzate dal ristorante conduttore dell’immobile, facevano defluire i gas provenienti dalle cucine al piano terreno dello stabile e passavano direttamente sulla facciata.Il condominio, in persona dell’amministratore, contestava l’illegittimità dell’apposizione dei manufatti, ne chiedeva la rimozione e il risarcimento dei danni. I giudici di merito, tanto di primo, quanto di secondo grado, accoglievano la domanda del condominio e dichiaravano la proprietaria tenuta alla rimozione delle canne fumarie.

Le motivazioni della ricorrente

La vicenda approdava, quindi, in Cassazione a seguito di ricorso depositato dalla proprietaria dei muri del ristorante.Tra le contestazioni azionate nel ricorso, vi era una questione inerente all’istruttoria processuale realizzata nei gradi di merito. Nel primo giudizio, infatti, il Tribunale non aveva disposto una Ctu ma aveva ammesso come prova una perizia sulle canne fumarie realizzata in un altro processo civile di natura possessoria. Secondo la ricorrente questa prova sarebbe stata inammissibile in quanto la perizia avrebbe dovuto essere realizzata nel giudizio in oggetto e non in un altro giudizio, peraltro pronunciato tra il condominio e il conduttore dei locali (quindi un’altra parte rispetto al proprietario ricorrente in Cassazione).

Ulteriore motivo di doglianza, poi, riguardava la carenza di legittimazione attiva del condominio: secondo la parte ricorrente l’azione avverso le canne fumarie avrebbe al massimo potuto essere proposta dal singolo condomino danneggiato dai manufatti e non dal condominio in persona dell’amministratore.

Legittimo l’uso di una perizia disposta in altro procedimento

Con la sentenza in commento, la Cassazione rigettava integralmente il ricorso e condannava la parte ricorrente a sostenere le spese di lite. Riguardo alla perizia, infatti, gli ermellini citavano la giurisprudenza prevalente che affermava come fosse possibile per il giudice utilizzare nel giudizio i fatti dedotti da una perizia realizzata in un altro procedimento (Cassazione, 3102/2002, tra le molte) e financo un documento realizzato in un processo di natura penale (Cassazione, 15714/2010). Quanto alla legittimazione dell’amministratore, secondo la Corte il mandatario aveva tutto il diritto ad agire in giudizio avverso l’apposizione delle canne fumarie in quanto la vicenda era direttamente riferibile alla tutela delle parti comuni del condominio e quindi, ai sensi dell’articolo 1130, comma 4 del Codice Civile, non solo era legittimato ad agire, ma poteva farlo in via autonoma, senza la previa autorizzazione assembleare.

Il ragionamento della Cassazione appare corretto e lineare: un amministratore ha la facoltà e il dovere di agire a tutela delle parti comuni, laddove ravvisi che la condotta di un condomino le pregiudichi. Per questa azione, egli non necessita di autorizzazione assembleare, trattandosi di questione inerente al suo compito. Al fine della decisione, infine il giudice può ben utilizzare una perizia sul manufatto oggetto della lite, anche se quest’accertamento peritale sia stato disposto in un altro procedimento.

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