Le case mobili (mobile home) utilizzate nell'ambito di attività turistico-ricettive devono essere considerate ai fini della stima catastale, in quanto autonome, stabili e complete di impianti, contribuendo direttamente alla capacità reddituale dell'unità immobiliare; non rientrano nella categoria degli immobili "imbullonati", ai sensi dell'art. 1, comma 21, legge 208/2015, riservata a beni strumentali al processo produttivo privi di autonomia abitativa o reddituale. E' il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 31330 depositata il 1° dicembre 2025.
Le case mobili, note anche come "mobile home", costituiscono quindi vere e proprie unità abitative e, come tali, andavano incluse nella stima catastale delle strutture ricettive all'aperto (open air). Lo ha ribadito la Corte di cassazione con apposito principio di diritto formulato nell'ordinanza n. 31330/2025. In vista della scadenza del 15 dicembre 2025 – termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai fini dell'irrilevanza (con effetto dal 1° gennaio 2025) degli allestimenti...
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