In tema di locazione ad uso diverso, nei casi in cui locatore neghi la rinnovazione del rapporto locatizio, con esercizio di disdetta nei termini di legge e non adotti l’immobile all’uso indicato, è tenuto a risarcire i danni al conduttore oppure al ripristino del rapporto contrattuale.
Il quadro normativo
La disciplina di cui alla legge 392/1978 si fonda sulla stabilità del rapporto locatizio e sulla prevenzione degli abusi ad opera di una parte nei confronti dell’altra. La rinnovazione alla prima scadenza contrattuale, quindi, può essere negata dal locatore soltanto nei casi tassativamente stabiliti dall’art. 29 e con termini e modalità che sono prescritte dal medesimo articolo a pena, rispettivamente, di decadenza e di nullità.
I casi in cui il locatore può negare la rinnovazione del contratto alla...
Argomenti
I punti chiave
- Il quadro normativo
- Tutela del conduttore
- Casi specifici di rinnovazione
- Le garanzie del conduttore: alternative
- Le sanzioni dell’art. 31, legge 392/1978
- La prova contraria del locatore
- La reale destinazione dell’immobile ad uso diverso
- Responsabilità del locatore
- Inadempimento contrattuale
- La mancata prova del caso fortuito e forza maggiore del locatore
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