In tema di locazione ad uso diverso, nei casi in cui locatore neghi la rinnovazione del rapporto locatizio, con esercizio di disdetta nei termini di legge e non adotti l’immobile all’uso indicato, è tenuto a risarcire i danni al conduttore oppure al ripristino del rapporto contrattuale.

Il quadro normativo

La disciplina di cui alla legge 392/1978 si fonda sulla stabilità del rapporto locatizio e sulla prevenzione degli abusi ad opera di una parte nei confronti dell’altra. La rinnovazione alla prima scadenza contrattuale, quindi, può essere negata dal locatore soltanto nei casi tassativamente stabiliti dall’art. 29 e con termini e modalità che sono prescritte dal medesimo articolo a pena, rispettivamente, di decadenza e di nullità.

I casi in cui il locatore può negare la rinnovazione del contratto alla...

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