Con una sua sentenza, la Corte di Cassazione, pronunciandosi per la prima volta su questo argomento, ha deciso che è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell'assemblea o di ciascun condomino, formulata ai sensi dell'art. 1129, comma 11, cod. civ., di revocare l'amministratore che è cessato dall'incarico per effetto della decorrenza di due anni dalla nomina, perché l'amministratore è tenuto, ai sensi dell'art. 1129, comma 8, soltanto ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni e senza diritto a percepire ulteriori compensi.
Disciplina normativa e interpretazioni dottrinali
L'art. 1129, comma 10, cod. civ., stabilisce – con una formulazione decisamente oscura, come i commentatori hanno subito osservato fin dalla modifica introdotta dalla legge di riforma 220/2012 e entrata in vigore a giugno 2013 – che "l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore". La norma viene peraltro completata da una ulteriore disposizione, ...
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