Non basta invocare l’eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche per escludere la responsabilità di chi ha in custodia un bene che, per l’esondazione, ha causato un danno a terzi. Occorre dimostrare anche che l’evento atmosferico era imprevedibile e aveva quindi le caratteristiche del «caso fortuito», che interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. E l’accertamento dell’imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche «deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici...

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