Nell'ambito del contenzioso condominiale, i giudici di legittimità e di merito sono continuamente chiamati a pronunciarsi sulle richieste di risarcimento di chi sostiene di esser stato danneggiato da una caduta avvenuta nei luoghi comuni e causata da una qualche "imperfezione" delle strutture. Sia il condominio sia coloro che frequentano lo stabile devono esser "diligenti", il primo nel prevenire ed evitare i danni, i secondi nel non esser sbadati.

La sentenza

Trib. Milano 19 settembre 2025 n. 6985 (est. Iori)

Condominio negli edifici – Caduta nell'androne condominiale a causa dello spostamento dello zerbino – Presenza della c.d. "insidia" – Esclusione – "Cosa" mera occasione e non causa del danno – Comportamento negligente del danneggiato – Sussiste – Interruzione del nesso eziologico tra la "cosa" e l'evento dannoso – Sussiste – Responsabilità del condominio per il danno – Non sussiste

Il condominio non è responsabile (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni conseguenti ad una caduta di un condomino avvenuta all'interno dell'androne condominiale qualora non sia stata causata da una situazione "insidiosa" dei luoghi e, per di più, il comportamento del danneggiato non sia stato conforme ai parametri della c.d. "diligenza" i quali, in ogni caso, richiedono l'applicazione di una sufficiente cautela nei movimenti. In conseguenza di ciò, non può essere accolta la domanda di risarcimento nel caso in cui si sostenga che la causa del danno (vale a dire, della caduta) è stato solo lo spostamento dello zerbino dal suo usuale alloggiamento, circostanza che non costituisce in alcun modo pericolo stante anche la staticità e l'inerzia della cosa.

In particolare, in motivazione:

(omissis)

Con atto di citazione ritualmente notificato (omissis) ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il (omissis), in persona del suo Amministratore pro-tempore, al fine di farne accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, a causa della caduta occorsa il (omissis) a (omissis).

L'attore a fondamento della pretesa ha dedotto:

- che il giorno (omissis), verso le ore (omissis), al termine della propria giornata lavorativa, facendo rientro presso la propria abitazione, sita in (omissis), dopo aver citofonato alla compagna affinché gli venisse aperto il portone, varcando l'androne dello stabile, cadeva rovinosamente a terra per aver messo il piede nella cavità dove viene collocato lo zerbino, che, tuttavia, in quel momento, non era lì presente;

- che la caduta era, quindi, conseguenza dell'assenza dello zerbino nella predetta sede e dalla relativa mancata segnalazione;

(omissis)

Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il (omissis), in persona del suo Amministratore pro-tempore, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di ridurre il quantum della pretesa in relazione al concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, con conseguente accertamento della vigenza all'epoca del fatto della copertura assicurativa di (omissis)

In particolare, la parte convenuta ha eccepito non solo la mancata prova del fatto, del danno e del nesso eziologico tra la caduta dell'attore e la cosa oggetto di custodia, ma anche la sussistenza di un evento di tale imprevedibilità da concretare il caso fortuito. Infatti, "lo spostamento [ndr dello zerbino] non potrà che essere ascrivibile a terzi o comunque a fattori che esorbitarono la sfera di controllo e di custodia del condominio giacché, ad esempio, l'impresa delle pulizie finiva le stesse alle 8:00 della mattina, sicché la circostanza rappresentata dallo concreta un evento non solo estraneo alla sfera di custodia ma anche eccezionale, imprevedibile e non evitabile, tale così da poter configurare il caso fortuito". Il (omissis) ha poi eccepito che è lo stesso danneggiato ad avere interrotto il nesso di causa con il proprio comportamento, connotato da grave imprudenza per aver fatto accesso all'edificio gravato dal materiale di cui era carico e aprendo la porta con l'aiuto della spalla. In ogni caso e per le stesse ragioni, è stato eccepito il concorso di colpa di attesa l'inusuale e imprudente modalità di apertura del portone di ingresso dello stabile. Il (omissis) ha altresì contestato il quantum della pretesa risarcitoria (omissis).

(omissis)

La domanda di parte attrice è infondata e dev'essere respinta per i motivi di seguito esposti.

Parte attrice fa valere nel presente giudizio la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla parte convenuta, asserendo che la caduta è stata causata dalla mancata presenza dello zerbino nell'apposita cavità, sita nell'androne dell'edificio, e dalla relativa mancata segnalazione.

Quanto alla domanda proposta ex art. 2051 c.c., occorre premettere che la norma integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno. Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.

(omissis)

Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e 2481).

(omissis)

Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie certamente sussiste il rapporto di custodia tra il e la cosa asseritamente causa dell'evento lesivo, trattandosi del vano presso cui è collocato lo zerbino presso l'androne di ingresso dell'edificio e, quindi, quale parte comune, luogo ove il ha un effettivo potere che gli consente di vigilare e mantenere il controllo sulla res.

Tuttavia, parte attrice ha mancato di fornire la prova delle effettive modalità di verificazione del fatto storico. In altri termini, se è provato che una caduta presso l'ingresso vi sia stata, non è sufficientemente dimostrato come e perché tale evento sia avvenuto.

(omissis)

Ebbene, l'incertezza circa le modalità del fatto storico non può che tradursi in un difetto di prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la res oggetto di custodia, in quanto, trattandosi di una cosa connotata da una scarsa pericolosità, non può presumersi che l'attore sia caduto a causa della mancata presenza dello zerbino, invece che a causa di una sua disattenzione.

Comprendere la dinamica dell'occorso sarebbe stato in specie rilevante proprio per la natura della res, scarsamente insidiosa. Detto altrimenti, ritenuta in generale provata la caduta di parte attrice, si reputa però che quest'ultima non abbia dimostrato di essere caduta proprio a causa dell'insidia determinata dall'assenza dello zerbino nella sede sua propria.

(omissis)

Peraltro, quand'anche si volesse collegare la caduta alla mancanza dello zerbino nella cavità destinata a contenerla, l'evento lesivo andrebbe comunque causalmente ricondotto non già alle condizioni della res, bensì alla condotta negligente dell'attore.

Infatti, in primo luogo, il dislivello - generato dall'assenza dello zerbino - che secondo la prospettazione attorea ha determinato la caduta, non si reputa insidioso. Si tratta, infatti, di una minima irregolarità, all'incirca di due-tre centimetri come emerge ictu oculi e come riferito dai testimoni, ragionevolmente prevedibile, tenuto conto della visibile mancanza dello zerbino.

(omissis)

In secondo luogo, l'illuminazione artificiale dell'atrio dell'edificio e le vetrate trasparenti del portone di ingresso dovevano rendere, peraltro, perfettamente percepibili le condizioni dell'androne non solo una volta aperto il portone, ma già dall'esterno del (omissis).

Le condizioni di visibilità e l'evidenza del dislivello creato dall'assenza dello zerbino imponevano pertanto a parte attrice, che teneva in mano borse pesanti, di prestare maggiore attenzione e di muoversi con prudenza.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che, nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna situazione di pericolo occulto, come da orientamento della Suprema Corte già richiamato, dovendo valutarsi il contegno del danneggiato in relazione alla res statica ed inerte (cfr. Cass. civ.n. 2345/2019). Nel caso di specie, la mera presenza di un dislivello di pochi centimetri non è idonea ad integrare una situazione di pericolo, a maggior ragione laddove l'anomalia sia talmente prevedibile dal danneggiato, che, utilizzando l'ordinaria diligenza e prudenza, avrebbe potuto evitare l'evento lesivo.

Ne consegue che nel caso di specie la res può essere ritenuta una mera occasione e non la causa dell'evento lesivo occorso a (omissis)

Alla luce delle considerazioni che precedono il (omissis) non può essere ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c.

La domanda attorea, pertanto, non può che essere integralmente respinta, in quanto infondata (omissis)

Il commento

Nell'ambito del contenzioso condominiale, i giudici di legittimità e di merito sono continuamente chiamati a pronunciarsi sulle richieste di risarcimento di chi sostiene di esser stato danneggiato da una caduta avvenuta nei luoghi comuni e causata da una qualche "imperfezione" delle strutture. Così come, da una parte, le ipotesi sottoposte al vaglio della giurisprudenza si ripetono sostanzialmente sempre uguali (cadute per rotture del pavimento o dei gradini, per la presenza di buche e/o liquidi ...

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