La sentenza in esame affronta le problematiche scaturenti dal disposto dell'art. 843 cod. civ. secondo cui "il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità", richiamando e condividendo l'orientamento di legittimità secondo cui: il diritto di accesso al fondo altrui si risolve in una limitazione della proprietà (e non in una servitù) scaturente direttamente dalla legge; tale diritto sussiste esclusivamente nel caso in cui via sia assoluta necessità di accedere (e non sussistano, quindi, soluzioni alternative) e le opere compiere siano lecite.
Il commento
La sentenza in esame ha affrontato le problematiche scaturenti dal disposto dell'art. 843 cod. civ. secondo cui "il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità".
Nel far ciò, ha richiamato, e condiviso, l'orientamento di legittimità secondo cui: a) il diritto di accesso al fondo altrui...
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