L'esperto rispondeCondominio

Il proprietario del lastrico solare deve pagare soltanto la sua quota di spese di riparazione o rifacimento

La partecipazione al riparto della somma restante non deriva dalla sola qualità di partecipante del condominio

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Appurato che le spese di riparazione o rifacimento del lastrico solare non comune a tutti spettano per 1/3 al proprietario o usuario esclusivo del lastrico e i restanti 2/3 a carico del condominio, chiedo: nei 2/3 a carico del condominio deve rientrare anche lo stesso proprietario esclusivo del lastrico oggetto dei lavori? Quindi, in caso di risposta affermativa: il proprietario o usuario esclusivo di questo lastrico solare oltre a partecipare per 1/3, parteciperà anche per la sua quota millesimale dei 2/3 rimanenti?

A cura di Smart24Condominio

La risposta al quesito del lettore è negativa, nel senso che il proprietario o l'usuario del lastrico solare che funge da copertura al fabbricato condominiale è tenuto a contribuire alle spese di manutenzione dello stesso nella sola misura di 1/3 rispetto al valore complessivo. In altri termini, quest’ultimo va esonerato dalla contribuzione di cui al restante 2/3 della spesa complessiva. L'obbligo di partecipare alla ripartizione dei 2/3 della spesa non deriva, infatti, dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio, ma dall'essere proprietario di un'unità immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione (Cassazione, ordinanza 11484/2017).

Tuttavia, in tema di riparto delle spese di rifacimento del lastrico solare, ove il condomino dell'ultimo piano, utilizzatore in esclusiva del terrazzo, sia proprietario di un appartamento che, sebbene unico, sia dislocato su due livelli, di cui l'uno all'ultimo e l'altro al penultimo piano dello stabile, ferma restando la quota di un terzo gravante per intero su di lui quale utilizzatore esclusivo del terrazzo, la restante quota parte dei due terzi ex articolo 1126 del Codice civile deve essere determinata tenendo conto del valore millesimale della sola porzione di appartamento che trae utilità dalla copertura (tra le tante, Cassazione, seconda sezione civile, sentenza 1451/14).

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