La Cassazione spiega la differenza tra le azioni petitorie e le azioni possessorie
Nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria
Le azioni petitorie sono strumenti processuali a presidio del diritto di proprietà contro turbative altrui e spettano al proprietario. Si distinguono nell' azione di rivendicazione, azione negatoria, azione di regolamento dei confini, azione di apposizione di termini.
Le azioni possessorie, invece, sono poste a tutela del possesso, con l'obiettivo di tutelare il cittadino che ha il possesso di un bene, dallo spoglio o da molestie o turbative che provengono da terzi. Esse si distinguono in azione di manutenzione e azione di reintegrazione.Ora, tra giudizi petitori e possessori vi è gran differenza: mentre i primi sono volti a tutelare i diritti reali, i secondi sono posti a presidio della situazione di fatto e al relativo ripristino (id est, possesso).
Tale distinzione si coglie in tutta la sua portata nella Ordinanza della Corte di Cassazione n 17780, depositata in cancelleria in data 27 agosto 2020 , in tema di “apparente” contrasto tra giudicati.
L’orientamento
Secondo un orientamento già espresso - da parte dei giudici di legittimità - le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi della domanda, vale a dire del petitum e della causa petendi.
Logica conseguenza dell'assunto è quella per cui nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio.
Quest'ultimi aspetti hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede petitoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione ad essa sopita.In altri termini, la sentenza resa sulla domanda possessoria non può avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio caratterizzato da diversità di “petitum” e “causa petendi”, giacché l'esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti è compiuto nel procedimento possessorio al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza del possesso.
Pendenza contestuale
In caso di contestuale pendenza dei giudizi, non è neppure ravvisabile alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza, agli effetti dell'articolo 295 codice procedura civile, tra causa petitoria e causa possessoria, poiché l'una è volta alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre l'altra soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto attraverso le opportune “restitutiones in integrum” (Corte di cassazione, Sez. VI- 2, Ordinanza 16 luglio 2015 n. 14979
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