È necessario gestire il rischio amianto in tutti i siti (luoghi di lavoro, ambienti di vita, edifici o strutture) dove sono presenti manufatti contenenti amianto (MCA) o sospettati di contenerlo, per tenere i manufatti in buone condizioni di conservazione oppure laddove occorre eseguire riparazioni/manutenzioni sui medesimi manufatti.
Questa gestione può essere considerata efficace se c'è l'impegno da parte di tutti i livelli gestionali. Infatti, i proprietari degli edifici e i datori di lavoro sono responsabili di accertare in primis la presenza di amianto nel caso in cui ne sussista il sospetto. A tal proposito, l'art. 248 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico Sicurezza, prevede che, prima di qualsiasi lavoro di demolizione o di manutenzione, è obbligatorio individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto...
Argomenti
I punti chiave
- L'obbligo dell'accertamento della presenza di amianto nei materiali laddove sorge il sospetto
- L'obbligo della valutazione del rischio amianto
- L'obbligo dell'accertamento della presenza di amianto nell'aria
- Gli obblighi del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività con presenza di amianto
- L'obbligo di nominare la figura responsabile rischio amianto in caso di presenza di MCA
- L'obbligo della stesura del Programma di controllo, manutenzione e custodia di manufatti contenenti amianto
- L'obbligo di bonifica dei MCA
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