Con l'ordinanza 29 febbraio 2024, n. 5389, la Corte di cassazione ha stabilito che anche le spese del procedimento di mediazione fanno parte delle spese relative al giudizio e che devono essere regolate sulla base del principio della soccombenza, con la conseguenza che, per il loro riconoscimento, è sufficiente la semplice prova dell'esborso, senza che sia pure necessaria una specifica domanda giudiziale.
Le spese processuali quando viene rifiutata la proposta di conciliazione
L'art. 13 del D.Lgs. 28/2010, nel suo testo attuale, stabilisce – per quanto riguarda le spese processuali nel caso di rifiuto della proposta di conciliazione – che, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore, il giudice deve escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e deve condannarla al rimborso...
La ratifica delle delibere condominiali
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