L'esperto rispondeCondominio

Quando si può esonerare il costruttore dal pagamento delle spese condominiali per gli immobili invenduti

Nel regolamento da lui redatto deve essere prevista apposita clausola in tal senso

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Il nostro condominio finora non è stato ancora munito di tabelle generali definitive ma solo di quelle provvisorie ( e con queste tabelle provvisorie che dal 2019 vengono redatti i bilanci) e siamo ancora senza la tabella dei servizi, luci, scale e pulizie condominiali. Negli ultimi bilanci approvati ( in data 11 febbraio 2023) non è stato inserito il costruttore del condominio, che risulta ancora proprietario di quattro cantine ubicate nel nostro condominio, presumo che tali bilanci potrebbero essere impugnati per tale motivo o mi è sufficiente comunicarlo all’amministratore per le rettifiche del caso? Per tali motivi potrei impugnare la delibera di approvazione dei bilanci e/o diffidare l’amministratore nel procedere con la redazione delle tabelle dei servizi? Il mio appartamento si trova al piano terra e pago i servizi della luce, scale e pulizie condominiali in base alle tabelle generali provvisorie.


A cura di Smart24 Condominio
Dalla esposizione del lettore emerge che l'amministratore abbia in uso le tabelle redatte dal costruttore, laddove lo esonerano dal pagamento degli oneri condominiali rispetto le unità immobiliari rimaste invendute, altrimenti non si coglierebbe la portata della “provvisorietà” a cui si fa cenno. Nel qual caso, va menzionata la invalidità dei piani di riparto in disamina, a meno che gli stessi non accedano ad una convenzione derogatoria di cui all'articolo 1123 Codice civile.

Come indicato dalla Cassazione nella decisione 16321/2016, in ambito condominiale non opera nulla di simile al disposto di cui all’articolo 2265 Codice civile (cosiddetto divieto del patto leonino), trovando questa norma la sua ragion d’essere nella posizione che un socio assume nell’ambito societario e nella necessità che lo stesso partecipi al rischio patrimoniale d’impresa, ovvero nell’essenziale scopo lucrativo che viene perseguito tramite un’attività imprenditoriale, scopo del tutto estraneo alla situazione di mero godimento di beni comuni, tipica del condominio di edifici.

In altri termini, il costruttore può essere esonerato dalla contribuzione condominiale solo laddove sussista una clausola contrattuale che lo liberi dall'obbligazione in disamina (in genere trasfusa in seno ad un regolamento redatto dal costruttore e trascritto nei registri immobiliari e nelle note di trascrizione), viceversa, se così non fosse, i rendiconti che trasfondono una simile contabilità in modo strutturale e definitivo possono essere tacciati di nullità, previa impugnazione delle delibere che ne dispongono l'approvazione.

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