Come noto, l’articolo 1129 del Codice civile, al comma 14, pone in capo all’amministratore di condominio l’obbligo di specificare analiticamente all’atto dell’accettazione della nomina o del suo rinnovo l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta, a pena di nullità della nomina stessa. È abbastanza frequente che gli amministratori non adempiano o adempiano parzialmente a tale obbligo.

Con la sentenza 319, pubblicata il 19 settembre 2025, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata...

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