IVA
Rimborso IVA beni ammortizzabili
Gruppo IVA – Rimborso IVA beni ammortizzabili ''per opere realizzate su beni di terzi'' – art. 30, DPR n. 633/1972
La Risposta n. 155 del 12.6.2025, richiamando la ris. 20/E/2025 conseguente alla posizione assunta dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 13162/2024) in riferimento alla rimborsabilità dell'eccedenza IVA detraibile per opere realizzate su beni di terzi, ha affermato che il Gruppo IVA, quale soggetto passivo unitario ai fini IVA, può essere assimilato ad un soggetto che realizza in economia l'impianto fotovoltaico da utilizzare quale bene strumentale per la produzione dell'energia destinata alla vendita e che pertanto, se è possibile individuare, per ciascun bene strumentale realizzato, i costi ad esso imputabili per gli acquisti, effettuati dal Gruppo IVA, dei beni e/o servizi inerenti la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico, l'eccedenza a credito dell'IVA ad essi relativa può essere chiesta a rimborso dal Rappresentante del Gruppo ex art. 30, lettera c), DPR 633/72.
Conclusioni analoghe per l'ammissibilità del rimborso IVA nonostante il fatto che gli impianti fotovoltaici sono costruiti sui tetti di fabbricati industriali o su terreni di proprietà delle società del Gruppo o su cui il Gruppo ha ottenuto una concessione trentennale del diritto di superficie, nel presupposto che siano beni di investimento/strumentali destinati all'esercizio dell'impresa per un periodo medio lungo.
Redditi diversi immobiliari
Plusvalenza da cessione infraquinquennale di immobile
Plusvalenza da cessione infraquinquennale di immobile acquisito in esecuzione degli impegni assunti in sede di procedura di separazione – Art. 67, c. 1, lett. b), DPR n. 917/1986 ("TUIR").
Richiamando la ris. 22/1984, ove è stato precisato che il trasferimento in proprietà della quota di un immobile tra ex coniugi, in ottemperanza alla sentenza che ha disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio è «senz'altro da considerare a titolo oneroso» poiché trova il suo «fondamento nella sentenza di divorzio che ha posto un regolamento economico tra gli ex coniugi, ma al contempo la causa dello stesso è rinvenibile nello scambio tra il valore del fabbricato ceduto e la tacitazione di ogni pretesa economica da parte dell'avente causa», la Risposta 153/2025 ha precisato che, nell'ipotesi di successiva rivendita dell'immobile acquisito in base ad una sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trova applicazione l'art. 67, c. 1, lettera b), del TUIR. In particolare, per il computo del quinquennio occorre far riferimento alla data in cui è intervenuto il trasferimento a titolo oneroso dell'immobile: nel caso in esame, l'Istante ha acquisito la quota appartenente all'ex coniuge nel 2023, pertanto occorre considerare tale data. Inoltre, considerato che dall'atto notarile di trasferimento di quote immobiliari esecutivo degli obblighi assunti in sede di separazione consensuale dei coniugi risulta che il valore attribuito alla quota dell'immobile acquisita dall'Istante è pari a 30.000 euro, qualora l'Istante proceda alla vendita prima che siano trascorsi cinque anni, la plusvalenza sarà pari alla differenza tra la metà del corrispettivo percepito per la vendita e l'importo indicato in atti quale valore della quota trasferita aumentato di ogni altro costo inerente al bene.
IVA
Contratto di concessione in ambito del partenariato pubblico privato–
Contratto di concessione stipulato nell'ambito del partenariato pubblico privato– Rilevanza ai fini IVA dell'alienazione degli immobili a titolo di contributo ai sensi del c. 6 dell'art. 177, D.Lgs n. 36/2023
Nella Risposta 151/2025 l'adE ha ritenuto che l'operazione di alienazione delle aree edificabili e dei fabbricati, da parte del Comune istante a favore del Concessionario, a titolo di contributo ai sensi del c.6 dell'art. 177, D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici), assume rilevanza ai fini IVA in quanto, dall'esame delle disposizioni del contratto di concessione, risulta che i rapporti tra cedente e cessionario sono di natura contrattuale, fondati su pattuizioni bilaterali che si sostanziano nella previsione di reciproche prestazioni e controprestazioni, con modalità di svolgimento dell'attività tipica degli operatori economici privati.
Catasto
Catasto terreni: aggiornamento della cartografia catastale e dell'archivio censuario
Art. 30, c. 5-bis, DPR 6.6.2001, n. 380: aggiornamento della cartografia catastale e dell'archivio censuario del Catasto Terreni con deposito telematico degli atti recanti frazionamento dei terreni presso i Comuni.
La ris. n. 40/2025 ha fornito chiarimenti sull'art. 25 del D.Lgs. n. 1 dell'8.1.2024, che ha introdotto il c. 5-bis all'art. 30 del DPR n. 380/2001 (T.U. dell'Edilizia), secondo cui dall'1.7.2025 (Provv. Dirett. Ag. entrate 30.12.2024, prot. n. 460141) il deposito dei tipi di frazionamento presentati all'AdE dai professionisti incaricati è effettuato, con le modalità previste dal c. 5-bis, direttamente dall'AdE, preliminarmente alla loro approvazione, risultando così superata l'attuale modalità di deposito presso i Comuni, effettuata a cura dei professionisti incaricati.
Con riferimento alla classificazione degli atti della procedura Pregeo10, gli atti di aggiornamento che dall'1.7.2025 saranno oggetto di deposito telematico da parte dell'AdE, sull'area dedicata del Portale per i Comuni, preliminarmente alla loro approvazione, sono i "Tipi di frazionamento" (FR), gli "Atti di aggiornamento misti" (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali - FM) e i "Tipi Mappali con stralcio di corte" (SC), presentati per via telematica. Per le altre tipologie di atti di aggiornamento permangono le correnti modalità di redazione, trasmissione e trattazione.
Infine, poiché la nuova disciplina riguarda i soli atti di aggiornamento presentati telematicamente, nei casi residuali, in cui l'atto di aggiornamento recante frazionamento dei terreni è predisposto per la presentazione presso l'Ufficio territorialmente competente dell'AdE su supporto informatico (ad es., per irregolare funzionamento del servizio telematico), il deposito presso i Comuni, previsto dal c. 5 dell'art. 30, DPR 380/2001, obbligatorio ai fini dell'approvazione dell'atto da parte dell'AdE, continua a dover essere effettuato dal tecnico redattore incaricato.
Cedolare secca locazioni
Applicazione del regime della ''cedolare secca''
Applicazione del regime della ''cedolare secca'' (art. 3, c. 11, D.Lgs. n. 23/2011) ad un contratto di locazione contenente disposizioni relative ad una clausola penale per il caso di ritardata consegna dell'immobile alla scadenza del contratto.
La Risposta n. 146/2025 ha confermato, in base alla giurisprudenza di Cassazione consolidatasi sull'argomento che ha sconfessato la precedente opposta tesi dell'Agenzia delle Entrate, la non rilevanza ai fini dell'imposizione di registro della clausola penale per ritardata riconsegna apposta a un contratto di locazione, chiaramente neppure nel caso di opzione per il regime della "cedolare secca". Ciò in quanto deve ritenersi che tale clausola penale rivesta funzione puramente accessoria, e non autonoma, rispetto al contratto di locazione cui accede e che non possa sussistere indipendentemente dall'obbligazione principale, non assumendo pertanto rilievo ai fini della tassazione di registro.
Redditi da partecipazione nei fondi comuni immobiliari
Fondo immobiliare: esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta
Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta in un fondo immobiliare – art. 7, c. 3, D.L. n. 351/2001. Regime delle plusvalenze derivanti da cessione di quote di fondo di investimento immobiliare – art. 5, c. 5 bis, D. Lgs. n. 461/1997.
La Risposta n. 143/2025 esamina un caso in cui l'Istante è una società costituita ai sensi della legge di Singapore, che svolge attività di gestione di fondi di investimento a Singapore (sotto la vigilanza e supervisione della locale Autorità Monetaria "MAS") e che ha costituito e gestisce una ''nonumbrella venture capital company'' (VCC) il cui oggetto sociale consiste nell'investire in trust, fondi ed entità finanziarie simili e che, secondo l'atto costitutivo, è un organismo di investimento collettivo in forma di persona giuridica.
In tale contesto, la Risposta dell'Ag. Entrate ai quesiti posti dall'Istante, all'esito di una ricognizione della normativa generale e fiscale sugli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e sui fondi comuni di investimento immobiliare in particolare, ha concluso che:
- nel presupposto che VCC sia gestita dall'Istante nell'interesse dei partecipanti e in totale autonomia dai medesimi, i proventi derivanti dalla partecipazione di VCC in un Fondo Immobiliare Italiano non sono soggetti a ritenuta alla fonte ex art. 7, c. 3, D.L. n. 351/2001;
- in caso di cessione delle quote del Fondo Immobiliare Italiano da parte di VCC si applica il regime di esenzione dell'art.5,c. 5, D.Lgs. n. 461/1997.
"Redditi diversi immobiliari"
Plusvalenza realizzata mediante vendita di immobile oggetto di interventi antisismici
Plusvalenza realizzata mediante vendita di immobile oggetto di interventi antisismici, il cui cedente ha optato per la cessione del credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale riconosciuta nella misura del 110 per cento sul prezzo di acquisto – art. 67, DPR n. 917/1986 ("TUIR")
La Risposta n. 137/2025 ha esaminato il caso di un immobile acquistato fruendo del c.d. "Super sismabonus acquisti" in virtù dei lavori antisismici effettuati dall'impresa costruttrice che lo ha venduto all'istante, il quale ha esercitato l'opzione per la cessione del credito fiscale. L'istante intende rivendere l'immobile e chiede di sapere se l'eventuale plusvalenza sarà soggetta a imposizione ai sensi dell'art. 67, 1° c., lettera b-bis del "TUIR".
La Risposta, richiamando la circolare n. 13/E/2024, precisa che la plusvalenza disciplinata dall'art. 67, c. 1, lettera b bis) riguarda la prima cessione di immobili che sono stati interessati da interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest'ultima e dalla tipologia d'intervento effettuato. Tale "prima cessione", nell'ipotesi di acquisto di case antisismiche, viene effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi antisismici e che, con la successiva alienazione, hanno consentito all'acquirente di fruire del Superbonus.
La successiva rivendita dell'immobile che sarà effettuata dall'istante non rientra, pertanto, nel perimetro dell'art.67, c.1, lett. b bis) e, quindi, nel caso in esame, dalla vendita non si realizza una plusvalenza ai sensi di detta norma.
Resta fermo, però, che qualora l'immobile sia venduto prima del decorso di un quinquennio dall'acquisto e sempreché non sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione, l'eventuale plusvalenza realizzata con tale cessione costituisce reddito ai sensi dell'art.67, c. 1, lett. b) del "TUIR", da determinare ai sensi dell'art.68.


