IMPOSTE DIRETTE –FONDI IMMOBILIARI
Esenzione da ritenuta per i proventi distribuiti da Fondi Immobiliari Italiani a Fondi Pensione di Paesi “white list”
Oggetto: Investimenti di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani – Art. 7, c. 3, D.L. n. 351/2001
L’interpello viene posto da una Società Canadese che gestisce un piano pensionistico complementare del Governo di tale Stato e un Fondo Pensione che raccoglie i versamenti periodici dei beneficiari del Piano, gestiti professionalmente, in monte ed in base ad una politica di investimento predeterminata.
Il Fondo Pensione intende effettuare, tramite una società Veicolo fiscalmente residente in Canada detenuta per conto del Fondo stesso dalla Società che gestisce il Fondo Pensione e quindi di pertinenza di quest’ultimo, un investimento nelle quote di un fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori professionali (Fondo Immobiliare Italiano) gestito da una società di gestione del risparmio di diritto italiano autorizzata e vigilata da Banca d’Italia.
Viene quindi chiesta conferma dell’applicabilità del regime di esenzione da ritenuta (ex art. 7, c. 3, D.L. n. 351/2001) sui proventi derivanti dalla partecipazione indiretta nel Fondo Immobiliare.
L’Agenzia delle Entrate - ribadendo la propria prassi pregressa (circolare n. 2/E/2012; ris. n. 54/E/2013) ai sensi della quale il regime di non imponibilità si applica non soltanto in caso di partecipazione ’’diretta’’ al fondo immobiliare, ma anche qualora l’investitore estero partecipi in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi “white list” - conferma che, poiché nel caso di specie la partecipazione del Fondo Pensione in società veicolo può avvenire ai sensi di specifiche previsioni normative canadesi, anche tramite società partecipate dalla Società che amministra e gestisce il Fondo Pensione , nell’interesse di quest’ultimo e a valere sul patrimonio separato della Società di pertinenza del fondo, non rileva che la partecipazione nel Fondo Immobiliare Italiano sia detenuta dal Fondo Pensione tramite il Veicolo e riconosce che, pertanto, ai proventi distribuiti dal Fondo Immobiliare Italiano si applica il regime di esenzione ex art. 7, c. 3, del D.L. n. 351/2001.
La Risposta conclude soffermandosi sulla documentazione che occorre produrre al fine di documentare il diritto all’esenzione in discorso.
IMPOSTE DIRETTE - FISCALITA’ IMMOBILIARE
Detrazione IRPEF Superbonus – “sconto in fattura” per fatture emesse “a cavallo d’anno”
Oggetto: Superbonus – Sconto integrale in fattura – Data di emissione del documento in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio – Art.21, DPR n. 633/1972
L’istante rappresenta di avere inviato il 30.12.2023 al sistema di interscambio (“SDI”) una fattura per lavori svolti (già comunicati all’ENEA con l’Asseverazione Ecobonus), agevolati con il “Superbonus 110%’’, applicando lo ’’sconto in fattura” ai sensi dell’art. 121, c. 1, del D.L. n. 34/292020.
Il sistema di interscambio, a causa di alcuni caratteri speciali contenuti nel corpo della fattura ritenuti non conformi, ha fornito esito di scarto.
L’impresa, non appena avuto notizia, ai primi di Gennaio 2024, ai sensi della circolare 13/E/2018, ha corretto i sopracitati caratteri speciali e ha reinoltrato la fattura, mantenendo invariati data e numero.
L’istante chiede quale sia l’aliquota Superbonus utilizzabile per lo “sconto in fattura”, ossia se possa rimanere invariata la percentuale del Superbonus al110% in vigore per il 2023 o se sia necessario rimodularla al 70% in vigore per l’anno 2024, in tale ultimo caso con ingenti danni al committente e all’appaltatore.
L’Agenzia delle Entrate (“AdE) ricorda, innanzitutto, che in caso di sconto ’’integrale’’ in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore (Risposta n. 1 del 5.1.2024) e che come recentemente ribadito durante i periodici incontri con la stampa specializzata (in particolare, “Telefisco 2023 e 2024”), la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI.
Inoltre, l’AdE sottolinea che la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse: non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.
Ciò detto, tuttavia, l’AdE evidenzia che lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione della fattura se il problema viene corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto, ovviamente escludendo correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti dall’art.21 del DPR n. 633/72 per l’emissione delle fatture (circolare 13/E/2018): in tal caso, l’AdE ribadisce il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all’art. 21 e seguenti del DPR n. 633/72, scartata dallo SdI e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data, si ha per tempestivamente emessa.
Ma non solo.
L’AdE conclude precisando che laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento (anche tramite riconoscimento dello sconto in fattura) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell’operazione (ossia di pagamento, anche tramite l’equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge – attualmente, dodici giorni per l’invio allo SDI, in passato dieci -, ivi compresi i richiamati cinque giorni dall’eventuale scarto, la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto correttamente applicato.
IMPOSTE DIRETTE - FISCALITA’ IMMOBILIARE
Detrazioni IRPEF per il recupero edilizio (“Bonus 50%”) e per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici (“Bonus arredi”)
Oggetto: detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16 bis, DPR n. 917/1986 - “TUIR”; art. 16, c. 2, D.L. n. 63/2013 conv. da L. n. 90/2013) spettante al detentore dell’immobile
L’Agenzia delle Entrate (“AdE”) fornisce risposta favorevole a un militare che chiede conferma di poter fruire della detrazione IRPEF del 50% e del connesso “bonus arredi” per i lavori effettuati quale detentore di una unità immobiliare assegnatagli in via temporanea dal Comando di appartenenza, pur non avendo sottoscritto un contratto di locazione o di comodato.
L’AdE richiama quanto precisato in precedenti risposte a interpello confermando che le condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente ha sottoscritto un contratto di comodato d’uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche se dispone dell’immobile in forza di un diverso titolo, purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale, che risulti da un documento con data certa, requisito nel caso di specie soddisfatto dall’atto di assegnazione dell’alloggio con determina sottoscritta dal Comandante, regolarmente protocollato presso il Comando della Legione come previsto dal decreto del Comandante.
IMPOSTE DIRETTE - FISCALITA’ IMMOBILIARE
Cedolare secca sulle locazioni “brevi” di immobili abitativi – Novità normative di fine 2023
Oggetto: Art. 1, c. 63, Legge 30.12.2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) - Novità sulla disciplina delle locazioni brevi
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità normative di fine 2023 relative alle locazioni “brevi” di immobili abitativi, tali essendo quelle di durata non superiore a 30 giorni poste in essere da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa.La novella dal 1° Gennaio 2024 aumenta al 26 per cento l’aliquota della cedolare secca, in luogo del 21%, ma riconosce al locatore la facoltà di fruire dell’aliquota ridotta (21 %) per i redditi dei contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente e da individuare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse. La nuova misura del 26 per cento é dovuta per i redditi dei contratti di locazione breve maturati pro-rata temporis in base all’art. 26 del TUIR, dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti e dalla percezione dei canoni. A semplificazione degli adempimenti, la ritenuta prevista a carico dei soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, nonché di quelli che gestiscono portali telematici, incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, è stata mantenuta al 21 per cento, prevedendo, al contempo, che sia sempre operata da detti “intermediari” a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario (la previgente normativa prevedeva invece che la ritenuta si considerasse operata a titolo d’acconto solo nel caso in cui non fosse stata esercitata l’opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca). Dall’1.1.2024, pertanto, il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta - ordinaria o sostitutiva - dovuta, e a versare l’eventuale saldo, previo scomputo delle ritenute d’acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, indicando i dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo nella dichiarazione dei redditi.L’ultima parte della circolare richiama i contenuti dell’ulteriore modifica normativa che ridisciplina, in conformità al diritto dell’Unione Europea, l’assolvimento degli obblighi da parte degli “intermediari” esteri (U.E. o extra U.E.)


