La fruizione degli stessi benefici fiscali per l'acquisto, anche in quota parte, dell'immobile preposseduto, ovunque sul territorio nazionale, inibisce la reiterazione della misura di vantaggio, anche se il precedente immobile è divenuto inidoneo alle esigenze abitative della famiglia, dopo la nascita dei figli.
Sono conclusioni importanti quelle raggiunte dalla Corte di Cassazione, con la sent. n. 24478/2025, che, riconfermando un orientamento di legittimità che deve ormai ritenersi consolidato, permettono di fare luce sulle condizioni di accesso all'agevolazione "prima casa", in particolare nei casi in cui l'acquirente già possieda un immobile.
Le norme sulla decadenza
Ai sensi della nota II-bis) dell'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, l'agevolazione "prima casa" spetta al contribuente che renda necessariamente...
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