1. In sintesi
Entro il 16 marzo 2026, gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni nel corso del 2025. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 50559 del 10 febbraio 2026 , sono state aggiornate le specifiche tecniche per recepire le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025, che impongono una distinzione tra le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le altre tipologie di immobili, nonché basata sul titolo in base al quale il contribuente detiene la disponibilità dell’immobile.
2. Le specifiche tecniche per l’invio delle comunicazioni
Sono disponibili, sul sito dell’Agenzia delle entrate, le nuove specifiche tecniche per l’invio delle comunicazioni all’anagrafe tributaria, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. L’invio, per cui c’è tempo fino al prossimo 16 marzo, è finalizzato alla raccolta dei dati che saranno resi disponibili ai contribuenti nella dichiarazione precompilata 2026.
L’aggiornamento è stato disposto con un provvedimento del 10 febbraio 2026 dell’Agenzia delle entrate, e ha sostituito la precedente versione delle specifiche tecniche, per recepire le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2025, che hanno riflesso sul periodo d’imposta della prossima dichiarazione dei redditi.
Le specifiche tecniche sono state implementate con ulteriori informazioni per consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e sono allineate alle modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) in materia di detrazioni edilizie.
Il Bilancio 2025 ha infatti rimodulato i termini di fruizione e le percentuali di detrazione, prevedendo agevolazioni più vantaggiose per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei contribuenti, titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. Le percentuali di detrazione individuate per il 2025 sono state confermate anche per l’anno 2026 dalla recente legge di bilancio 2026 (legge 199/2025).
In particolare, ricordiamo che per le spese sostenute per gli anni d’imposta 2025 e 2026 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, compresi gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la percentuale di detrazione è stabilita in misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute. La percentuale di detrazione è elevata al 50%, nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il tracciato della comunicazione è stato, quindi, adeguato per consentire agli amministratori di condominio di indicare, in via sperimentale e facoltativa, l’informazione attinente al requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare. L’informazione viene trasmessa all’Agenzia delle entrate solo qualora il condòmino l’abbia comunicata all’amministratore di condominio entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa. Per il primo anno di applicazione, ossia per il periodo d’imposta 2025, la trasmissione di questa informazione da parte dell’amministratore è comunque facoltativa.
È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al “bonus verde”, dal momento che la relativa detrazione non è stata prorogata, ed è stato inserito l’intervento di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per il quale non opera la riduzione dell’aliquota, che rimane ferma al 50 per cento.
Con riferimento agli interventi “Superbonus”, la cui percentuale di detrazione decresce in funzione dell’anno di sostenimento della spesa, è stata indicata l’aliquota applicata alle spese sostenute nell’anno 2025, pari al 65% in misura ordinaria e al 110% al verificarsi di particolari condizioni.
3. Le principali novità
1) Rimodulazione delle aliquote di detrazione 2025-2027
Le nuove specifiche recepiscono la rimodulazione delle detrazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica.
Per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026:
- la detrazione è fissata al 36%;
- per le spese sostenute nel 2027, l’aliquota scende al 30%.
È prevista tuttavia un’aliquota maggiorata per gli interventi realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
- 50% per le spese 2025 e 2026;
- 36% per le spese 2027.
La modifica incide direttamente sulla gestione delle informazioni trasmesse dagli amministratori di condominio, in quanto la percentuale spettante può variare in base alla qualifica soggettiva del singolo condomino.
2) Nuovo dato facoltativo: abitazione principale
Proprio in funzione della differenziazione delle aliquote, il tracciato della comunicazione è stato implementato per consentire agli amministratori di indicare, in via sperimentale e facoltativa, l’informazione relativa al requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare. La trasmissione di tale informazione è subordinata a due condizioni:
- il condomino deve aver comunicato all’amministratore, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa, la sussistenza del requisito;
- per il primo anno di applicazione (periodo d’imposta 2025) la trasmissione da parte dell’amministratore è comunque facoltativa.
3) Eliminazione del “bonus verde” e nuovo intervento agevolato
Il provvedimento recepisce inoltre due ulteriori novità di carattere sostanziale:
- viene eliminato ogni riferimento al bonus verde, in quanto la relativa detrazione non è stata prorogata;
- viene inserito tra gli interventi oggetto di comunicazione la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per il quale non opera la riduzione dell’aliquota, che rimane al 50%.


