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Anche la pergotenda rientra nel concetto di costruzione

Necessario il rispetto delle distanze legali: la veduta obliqua da parte del balcone o delle finestre superiori deve essere libera fino a tre metri dalla costruzione sottostante

di Fulvio Pironti

Ai fini dell’articolo 907 Codice civile, integra «costruzione» non solo l’edificio in senso proprio, ma qualsiasi manufatto, anche parzialmente stabile, che, per consistenza, altezza e modalità di ancoraggio sia idoneo a limitare l’esercizio della veduta obliqua da parte del vicino. In tale prospettiva, una pergotenda installata su un terrazzo privato e composta da parti mobili e una porzione fissa in lamiera metallica, ancorata alla soletta del balcone sovrastante, costituisce costruzione illegittima...