Ai fini dell’articolo 907 Codice civile, integra «costruzione» non solo l’edificio in senso proprio, ma qualsiasi manufatto, anche parzialmente stabile, che, per consistenza, altezza e modalità di ancoraggio sia idoneo a limitare l’esercizio della veduta obliqua da parte del vicino. In tale prospettiva, una pergotenda installata su un terrazzo privato e composta da parti mobili e una porzione fissa in lamiera metallica, ancorata alla soletta del balcone sovrastante, costituisce costruzione illegittima...
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