Con una decisione destinata ad avere risonanza nel settore delle locazioni brevi e strutture ricettive come B&B e affitti turistici, la Cassazione penale nella pronuncia 6120/2026 torna a tracciare un confine importante in materia di favoreggiamento della prostituzione. La vicenda riguardava il sequestro preventivo di un appartamento nel casertano, utilizzato come Bed & Breakfast. Secondo l’impostazione accusatoria, l’alloggio sarebbe stato consapevolmente messo a disposizione per facilitare l’attività di prostituzione svolta da alcune ospiti. Il tribunale del riesame aveva confermato il vincolo cautelare basandosi su diversi elementi indiziari tra cui la presenza di annunci online, il continuo accesso di clienti e il contesto complessivo della attività svolta all’interno dell’alloggio.
Messa a disposizione o favoreggiamento
La difesa del proprietario e comodatario dell’immobile si è incentrata sulla distinzione tra la semplice messa a disposizione di un immobile e la condotta penalmente rilevante di favoreggiamento. Secondo questa ricostruzione, non è sufficiente che il proprietario sia consapevole dell’uso che viene fatto delle stanze, né che l’immobile si presti, in concreto, a rendere più agevole l’attività illecita. Occorre invece un contributo attivo, concreto e qualificato.
La Cassazione accoglie questa impostazione e ribadisce che il reato di favoreggiamento della prostituzione non può essere automaticamente ricondotto alla locazione di un immobile, anche quando il locatore sia consapevole della attività svolta all’interno. Il diritto penale - osservano i giudici - non punisce una mera tolleranza o una condizione di contesto, ma richiede un’azione che incida effettivamente sull’organizzazione o esercizio della prostituzione.
Le condotte illecite
Vengono richiamati precedenti che chiariscono quali condotte possano integrare il reato: gestione degli appuntamenti, pubblicità dell’attività, fornitura di strumenti o servizi funzionali all’attività oppure altre forme di intervento diretto nell’organizzazione. Al contrario, la semplice disponibilità dell’immobile, anche se economicamente vantaggiosa per il locatore o funzionale all’attività, resta confinata nell’alveo della liceità civile.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte di legittimità esclude che possa rilevare, di per sé, il fatto che l’immobile abbia reso più agevole l’esercizio della prostituzione in un contesto privato e non in strada. Secondo i giudici, questo tipo di argomentazione rischia di scivolare verso una responsabilità «per posizione» o per mera connivenza che l’ordinamento penale non ammette. Altro aspetto esaminato riguarda la presunta «necessità» dell’immobile per l’attività delle donne coinvolte. Anche questo elemento non viene ritenuto sufficiente poiché trasformerebbe il favoreggiamento in una categoria troppo ampia, potenzialmente estensibile a qualsiasi forma di locazione in cui vi sia consapevolezza dell’uso illecito.
Conclusioni
La Cassazione annulla il provvedimento e rinvia al giudice del riesame, il quale dovrà rivalutare il quadro indiziario alla luce di un principio chiaro: la distinzione tra il semplice «mettere a disposizione un bene» e il «favorire attivamente un’attività illecita» rappresenta il confine decisivo della fattispecie penale.
La Corte richiama i giudici di merito a un rigoroso accertamento in concreto delle condotte, evitando scorciatoie interpretative basate su mere presunzioni. Solo la presenza di attività ulteriori - quali l’organizzazione degli incontri, la gestione dei clienti o altre forme di supporto diretto - può giustificare l’intervento penale.


