È impugnabile la comunicazione di scarto dello sconto in fattura, poiché si tratta di un atto che limitata l’applicazione di un’agevolazione, con effetti corrispondenti alla revoca (articolo 19, comma 1, lettera h del Dlgs 546.) Quando non sussiste la frode è illegittimo sospendere gli effetti della cessione del credito ex articolo 122-bis del Dl 34/2020, poiché questo provvedimento eccede il fine previsto dalla norma. Sono questi i principi espressi dalla Cgt di Ravenna con la sentenza 124/2/ 2025...
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