L’importo dei lavori da conteggiare nel limite di 516mila euro, che fa scattare l’obbligo di Soa per accedere ai bonus casa, va inteso al netto dell’Iva. È solo uno dei molti chiarimenti inseriti dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/E, pubblicata ieri. Si tratta di un documento attesissimo, che chiude il cerchio dopo la norma interpretativa inserita dal Parlamento nella legge di conversione del decreto n. 11/2023.

Le indicazioni delle Entrate riguardano l’articolo 10 bis del decreto n. 21/2022, il Dl Ucraina: ha introdotto una norma, molto travagliata, in base alla quale l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata a imprese in possesso della Soa, per poter accedere ai bonus casa ordinari e al superbonus. «L’intento del legislatore - ricorda la circolare n. 10/E - è di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi».

I dubbi su quell’articolo 10 bis, nel corso delle settimane, sono costantemente aumentati, a partire dalla complicatissima fase transitoria. Ora l’Agenzia, che su questo tema aveva già pubblicato una Faq (datata 17 febbraio), risponde alle domande del mercato, partendo proprio dai chiarimenti del decreto Cessioni.

Il pezzo più corposo della circolare riguarda il calendario di applicazione degli obblighi. In ballo, nei diversi momenti della fase transitoria, ci sono tre date: il 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl Ucraina), il 1° gennaio 2023 (prima entrata in vigore dell’obbligo di Soa) e il 1° luglio 2023 (fine della fase transitoria). I casi sono molteplici e la circolare li affronta tutti, schematizzandoli. Riassumendo le indicazioni più interessanti, per i lavori in corso al 21 maggio o per i contratti sottoscritti prima del 21 maggio non vale la “condizione Soa” anche per le spese sostenute dopo il 2022, «ivi incluse quelle sostenute dopo il 1° luglio 2023».

Per i contratti firmati tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2022, è possibile accedere ai bonus a prescindere dalla condizione Soa per tutto il 2022. Tra gennaio e giugno 2023 serve, solo a partire da gennaio, l’attestazione o la firma di un contratto che avvia le procedure per ottenere la Soa. Da luglio serve, invece, la certificazione vera e propria. I contratti firmati nel 2023 seguono lo stesso regime, considerando però che da luglio serve per forza l’attestazione, in ogni caso. In questo quadro, le Entrate rispondono a un dubbio ricorrente. Se un’impresa chiede la certificazione nei primi sei mesi del 2023 ma non la ottiene, la detrazione sarà comunque ammessa fino al 30 giugno. Dal 1° luglio servirà l’attestazione.

Risposte importanti arrivano anche sull’ambito di applicazione delle regole. Se non viene rispettata la condizione Soa, non sarà possibile utilizzare sia la detrazione che la cessione e lo sconto (quando ammessi); i limiti, poi, valgono per tutte le agevolazioni legate alle ristrutturazioni (bonus minori e superbonus). Questi paletti non si applicano solo a sismabonus acquisti e al bonus acquisti di case ristrutturate. Sui subappalti, la circolare spiega che la condizione Soa deve essere rispettata dall’impresa appaltatrice, qualora il lavoro abbia un importo superiore a 516mila euro. La subappaltatrice dovrà rispettare i limiti solo se, a sua volta, eseguirà interventi che vadano oltre il tetto fissato dalla legge.

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