BONUS AL NUDO PROPRIETARIO A PATTO CHE SIA EFFETTIVO
Come espressamente precisato dall’amministrazione finanziaria, la detrazione Irpef per il recupero edilizio delle abitazioni (articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 47, legge 190/2014, guida al 50% su www.agenziaentrate.it) spetta, oltrechè al proprietario o detentore dell’immobile, anche ai soggetti titolari di diritti reali sullo stesso, quali il nudo proprietario o l’usufruttuario (circolare 57/E/1998). Tuttavia, lo stato di nudo proprietario deve essere giuridicamente riconosciuto anche a seguito di sentenza definitiva di divorzio, ma non per effetto di una semplice richiesta presentata in tribunale. In sostanza, occorre che lo stato di nudo proprietario sia conseguente a trasferimento del diritto per rogito o successione o donazione o anche sentenza esecutiva che consenta il diritto alla trascrizione nei registri immobiliari. Pertanto, nel caso di specie, al figlio non compete, al momento, il diritto alla detrazione come futuro nudo proprietario. Solo se stipulasse un contratto di comodato debitamente registrato per l'appartamento di cui acquisirà la nuda proprietà, gli si estenderebbe il diritto alla detrazione anche per tale abitazione, ma sempre che la stessa non sia occupata dai genitori (altrimenti non si ha l'uso esclusivo della stessa). Per contro, la detrazione compete al figlio per le spese di ristrutturazione sostenute relativamente all'unità immobiliare per la quale ha la piena proprietà. In merito, si consiglia di tenere separate le spese per i lavori inerenti le due unità immobiliari. Per le spese sulle parti comuni, invece, occorre che contrattualmente, oltre che in sede di fatturazione, si distinguano le spese imputabili all’una e all’altra unità sulla base della percentuale di proprietà, in modo da poter verificare le spese detraibili da quelle non detraibili.