Nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del D.Lgs. 28/2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, ma la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte, e rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010.

La presenza delle parti

Il D.Lgs. 28/2010 sulla mediaconciliazione prevede, di norma, la presenza delle parti direttamente interessate, accompagnate dai loro avvocati, al procedimento che si svolge davanti al mediatore. Il conferimento della delega ad altri è consentito, ma non è auspicato dal sistema normativo, perché si ritiene che solo la presenza personale delle parti sia idonea a favorire la migliore valutazione degli elementi in gioco e quindi consenta la conciliazione delle parti stesse.

La mancata adesione del chiamato

Per questo motivo la mancata...

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