In tema di CTU, il "secondo termine" previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 cod. proc. civ. (come modificato dalla legge 69/2009) – o l'analogo termine concesso dal giudice ex art. 175 cod. proc. civ. – ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e si esaurisce nel subprocedimento che si conclude col deposito della relazione. Perciò la mancata prospettazione al CTU di osservazioni/rilievi critici non preclude alla parte di sollevarli nel prosieguo del giudizio, anche in comparsa conclusionale o in appello, salvo che essi integrino eccezioni di nullità relative al procedimento peritale, soggette agli artt. 156–157 cod. proc. civ.

Cassazione civile, Sez. trib., sent. 17.12.2024, n.32965

Introduzione

La sentenza affronta un tema che, nella pratica, incide direttamente sulle strategie processuali: quando e come una parte può contestare una CTU (o i suoi criteri, dati, calcoli, inferenze) e se la mancata formulazione di osservazioni nei termini fissati dal giudice ex art. 195 cod. proc. civ. comporti una sorta di "decadenza" sostanziale.

La risposta della Cassazione, in chiave molto operativa, è questa: quei termini servono ad accelerare e ordinare il subprocedimento peritale, ma non creano automaticamente...

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