È sempre più diffusa la commissione di reati predatori a danno degli anziani all'interno dei condominii: il triste fenomeno ha assunto una tale rilevanza da indurre le forze di polizia a svolgere pubbliche assemblee per informare e sensibilizzare il pubblico. La Cassazione (sentenza 15889/2022) è intervenuta con notevole severità in tale materia ravvisando il grave reato di rapina aggravata.

Il caso trattato
La Corte di appello confermava la condanna per rapina aggravata, in quanto commessa all'interno di un luogo di privata dimora, nei confronti di un soggetto che aveva bloccato la vittima all'interno dell'ascensore, impossessandosi della sua borsa, usando violenza alla persona. Il difensore dell'imputato ricorreva in Cassazione perché la sua condotta fosse qualificata come furto con strappo e che non fosse ritenuta sussistente l'aggravante, perché il luogo dove era stato commesso il reato non poteva essere qualificata come privata dimora.

La sentenza della Cassazione
La Suprema corte dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Il giudice di legittimità affermava che la condotta del ricorrente fosse stata di rapina aggravata, poiché la sua condotta è stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche se la borsa era aderente alla vittima e la violenza era stata rivolta alla sua persona. Invero l'autore del reato doveva necessariamente vincere la resistenza della persona offesa e quindi è la violenza, e non lo strappo, a costituire il mezzo con il quale è avvenuta la sottrazione. Invece, nel delitto di furto con strappo la violenza è diretta unicamente sulla cosa, anche se può ricadere sulla persona che la detiene (Cassazione 16899/2019 e 34206/2006).

L’aggravante del reato compiuto in una privata dimora
Nel caso trattato l'imputato esercitava la sua condotta violenta direttamente sulla persona della parte offesa, perché ostruiva la porta di ingresso dell'ascensore, all'interno del quale si trovava la vittima, per poi aggredirla, buttarla a terra e privarla della borsa. Per la Corte ricorreva l'aggravante in quanto la rapina è stata commessa all'interno di una privata dimora, di cui l'ascensore ha una natura pertinenziale. La giurisprudenza ( Cassazione 28192/2008 e 1278/2018) afferma che integra il reato di cui all'articolo 624 bis Codice penale (furto in abitazione) la condotta di chi commetta il furto nella portineria di un condominio, poiché la stessa rientra nella nozione di privata dimora in forza della sua natura pertinenziale , con riferimento all'abitazione del custode e di quelle dei condòmini all'interno dell'immobile.

La definizione di privata dimora
La Cassazione a Sezioni unite (sentenza 31345/2017) ha sostenuto che per delineare la nozione di privata dimora occorre accertare la presenza dei seguenti elementi:
- l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di comportamenti della vita privata quali il riposo, lo svago, lo studio, l'attività professionale o di lavoro, in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne;
- la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto abbia il carattere di stabilità e non di mera occasionalità;
- la non accessibilità del luogo senza il consenso del titolare.

Sulla base di tali principi la Cassazione ha definito luogo di privata dimora non soltanto l’ abitazione, ma anche ogni luogo in cui si può dimorare, con modalità riservata, per un tempo apprezzabile e in cui può essere esclusa la presenza di estranei. Pertanto, sono luoghi di privata dimora anche le pertinenze dell'abitazione quali i garage, gli androni, i cortili condominiali e gli ascensori, a patto che l’accesso agli stessi sia consentito solo se autorizzato e la permanenza al loro interno possa durare per un tempo apprezzabile e con modalità riservate.

Il vincolo pertinenziale
Per affermare la sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio la giurisprudenza (Cassazione 1278/2018) sostiene che è necessaria la presenza dei requisiti dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, della contiguità, anche solo di servizio tra i due beni eche il bene accessorio arrechi un'utilità al bene principale. In definitiva la Cassazione affermava che nel caso trattato sussisteva l'aggravante, in quanto l'aggressione funzionale alla consumazione della rapina è stata commessa all'interno di uno spazio di pertinenza dell'abitazione, ovvero nel vano ascensore condominiale.

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