L’osservanza, da parte dell’amministratore, dell’obbligo di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condòmini morosi, può ritenersi correttamente adempiuto – pur parlando l’articolo 63, comma 1, disposizioni attuative Codice civile genericamente di dati – nel solo caso in cui siano indicati il nome, il cognome, il codice fiscale e l’indirizzo di ciascuno dei condòmini morosi, così come risultanti dall’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, n. 6, Codice...

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