Il direttore dei lavori non è un semplice garante formale del cantiere. Se omette controlli, non segnala le difformità o certifica lavorazioni non conformi, può essere chiamato a rispondere insieme all’impresa dei danni subiti dal committente.

Al direttore dei lavori possono essere demandati i compiti di elaborare il capitolato, di controllare la regolare esecuzione dei lavori e di compiere le relative operazioni di accertamento, nonché i poteri di impartire le direttive necessarie per la buona realizzazione dell’opera. Così come l’appaltatore, e insieme ad esso, può essere chiamato a rispondere dei vizi e difetti dell’opera. Ciò avviene a fronte di inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, ciascuno per quanto di propria...

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