I proprietari di abitazioni molto grandi possono affittare un piano o un’ala intera dell’immobile; chi, al contrario, è titolare solamente di una piccola abitazione, può dare in locazione anche solo una stanza. Non esiste una legge che vieti di concedere in locazione solo una parte del proprio immobile. In questi casi, siamo nell’alveo della locazione parziale, anche se si tratta di istituto giuridico formalmente non presente nel nostro ordinamento giuridico.

Né il codice civile, né le leggi speciali (legge 392/1978 o alla legge 431/1998) contengono la definizione di contratto di locazione parziale. Il motivo è semplice: non esiste una definizione legislativa di locazione parziale. Ai sensi dell’art. 1571 cod. civ., la locazione è il contratto con il quale due parti, definite locatore e conduttore (o locatario), si mettono d’accordo affinché la prima dia in godimento alla seconda un proprio bene, dietro pagamento di un corrispettivo (c.d. sinallagma). ...

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