Per funzione nomofilattica si intende comunemente il compito di «garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale» che l’articolo 65 della legge sull’ordinamento giudiziario (Regio decreto, 12/1941) attribuisce alla Corte di cassazione. La funzione nomofilattica della Cassazione si articola, in particolare, in due sottofunzioni ben distinte: da un lato, quella di garantire l’attuazione della legge nel caso concreto, realizzando il profilo giurisdizionale in senso stretto, dall’altro quella di fornire indirizzi interpretativi uniformi per mantenere, nei limiti del possibile, l’unità dell’ordinamento giuridico, attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza.

L’applicazione pratica di questa funzione in ambito condominiale è apprezzabile in ciascuno dei provvedimenti pubblicati dalla Cassazione. Così, ad esempio, con riguardo al ridondante tema delle opposizioni a decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto in virtù di piani di riparto approvati dall’assemblea dei condòmini ex articolo 63 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, non può che echeggiare la portata del principio di diritto enunciato dalla sentenza 9839/2021. Vale a dire quello per cui il vizio che affligge le delibere che dispongono la deroga ai criteri di riparto di cui all’articolo 1123 Codice civile una tantum – cioè non in modo strutturale - va ricondotto al novero di quelli rientranti nell’alveo dell’annullabilità (articolo 1418 Codice civile) e, in quanto tali, sottoposti dal termine “perentorio” di cui all’articolo 1137 Codice civile.

Quando una deliberazione è nulla e quando è annullabile

Per essere ancora più precisi: «In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’articolo 1135 Codice civile, numeri 2) e 3), e che è sottratta al metodo maggioritario. Sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condòmini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’articolo 1137 Codice civile, comma 2».

L’applicazione della norma al caso specifico

Il semplice richiamo all’enunciato di diritto appena enunciato – nell’esercizio della funzione nomofilattica - è bastato ai giudici di legittimità per dichiarare inammissibile un ricorso spiegato dinanzi di essi, con il quale il condòmino moroso – in via incidentale - lamentava l’invalidità del deliberato presupposto al provvedimento monitorio a fronte di un contratto di transazione precedentemente sottoscritto con il condominio ( ordinanza 36597/2022 ). Il provvedimento in esame va menzionato anche per il richiamo di altri precedenti giurisprudenziali degni di nota. Così, ad esempio, è stato precisato che «nel giudizio concernente il pagamento di contributi condominiali, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti»(Cassazione, 15696/2020; 7569/1994).

E ancora: «La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce così titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia verificata la perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere» (Cassazione, 26629/2009; 4672/2017).

Rendiconto impugnabile

Quanto poi al valore del rendiconto che declina in sé precedenti stati di riparto – riconducibili alle annualità pregresse -, anche qui i giudici di legittimità, nel pieno esercizio della funzione d’uniformizzazione del diritto nostrano, precisano che «il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall’assemblea può essere impugnato ai sensi dell’articolo 1337 Codice civile, costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso» (Cassazione, 3847/2021).

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