La figura responsabile rischio amianto, prevista dal D.M. 6 settembre 1994, è nominata dal proprietario dell'immobile e/o dal responsabile delle attività, con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.
Gli obblighi in presenza di manufatti contenenti amianto
Il D.M. sanità 6 settembre 1994 stabilisce i seguenti obblighi a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi si svolge (per esempio. l'amministratore condominiale, relativamente a tutti i MCA di proprietà comune):
- deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- deve tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei MCA. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (per esempio le tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;
- deve garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei MCA. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile di tutti gli interventi effettuati;
- deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.
Nel caso siano in opera materiali friabili deve provvedere a far ispezionare l'edificio, almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica...
Credito d’imposta “prima casa” solo per il riacquisto entro un anno
di Alessandro Borgoglio - Esperto tributario




