La figura responsabile rischio amianto, prevista dal D.M. 6 settembre 1994, è nominata dal proprietario dell'immobile e/o dal responsabile delle attività, con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.
Gli obblighi in presenza di manufatti contenenti amianto
Il D.M. sanità 6 settembre 1994 stabilisce i seguenti obblighi a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi si svolge (per esempio. l'amministratore condominiale, relativamente a tutti i MCA di proprietà comune):
- deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- deve tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei MCA. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (per esempio le tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;
- deve garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei MCA. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile di tutti gli interventi effettuati;
- deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.
Nel caso siano in opera materiali friabili deve provvedere a far ispezionare l'edificio, almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica...
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