L’articolo 1129, comma 8, Codice civile (disposizione introdotta dalla riforma del condominio del 2012) stabilisce che «alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condòmini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».

Recentemente Cassazione 26 marzo 2026, numero 7247 ha precisato che «le attività urgenti che l’amministratore...

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