La Corte di Cassazione, con la sentenza 31 luglio 2025, n. 22105, ha avuto modo di pronunciarsi sulla delicata problematica della prededucibilità o meno delle spese condominiali maturate durante le procedure esecutive e ha stabilito che i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e per le innovazioni, relativi ad un immobile in regime di condominio, che maturano dopo il pignoramento, non rientrano fra le spese prededucibili e non costituiscono spese di giustizia per atti di espropriazione che godono del privilegio sul prezzo della vendita dell’immobile per effetto dell’art. 2770 cod. civ., con la sola eccezione del caso in cui riguardino spese che sono indispensabili per la conservazione della struttura stessa del bene immobile o delle parti comuni funzionalmente collegate ad essa.
La sentenza della Cassazione
Sono ben noti e dibattuti da tempo i problemi sulla possibile prededuzione delle spese di amministrazione condominiali che maturano nel corso della procedura di esecuzione forzata sull’immobile di proprietà di uno dei condomini. Purtroppo si tratta di procedure esecutive che in media durano alcuni anni e, in tal modo, l’ombrello protettivo (per il condominio) costituito dalla responsabilità solidale fra l’esecutato e l’acquirente per le spese dell’anno in corso e di quello precedente prevista dall...
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