Due condòmini erano stati condannati per il reato di lesioni colpose commesse ai danni di una passante che, transitando sul marciapiede pubblico, era scivolata, poiché era inciampata su un rialzo realizzato dagli stessi. I condòmini avevano eseguito dei lavori di manutenzione dei loro box, siti al piano sottostante, ed avevano aggiunto, al piano stradale, cemento dello stesso colore della pavimentazione che determinava un pericoloso dislivello di 3 cm.
I dettagli della vicenda
Il Tribunale confermava la condanna del Giudice di pace poiché gli imputati erano a conoscenza della situazione di pericolo, creata per evitare infiltrazioni di acqua nei loro box. Infatti, l'assemblea del condominio aveva deliberato di realizzare i lavori di ristrutturazione del marciapiede e l'amministratore aveva, mediante la presentazione di una Scia; chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ma i lavori non erano stati eseguiti. Il Tribunale sosteneva che sussistesse la colpa degli imputati, poiché uno di essi aveva ammesso di sapere che i mattoni in vetrocemento, del marciapiede, fossero rovinati e che su uno di essi era stata apposta una toppa in cemento. Il giudice escludeva che la mancata esecuzione dei lavori, deliberati dal condominio, eliminasse la colpa degli imputati.
La decisione
La sentenza 32905/2021 della Cassazione rigettava i ricorsi dei condannati, condannandoli al pagamento delle spese processuali, in quanto condivideva la motivazione del Tribunale e correggeva la sentenza, rilevando che gli imputanti non avevano, in mancanza di una convenzione con il Comune, l'obbligo di manutenzione del suolo pubblico dove è caduto la passante. Il giudice di legittimità affermava la responsabilità penale dei ricorrenti, poiché a loro era ascrivibile la materiale alterazione del piano del marciapiede, di cui si erano giovati e di cui uno degli stessi aveva ammesso la conoscenza.
La Corte non ammetteva la rilettura degli accertamenti compiuti dai giudici di merito i quali avevano escluso la rilevanza dei seguenti fatti ad opera dell'amministratore condominiale:
- la richiesta, attraverso una Scia, al Comune per la realizzazione di una copertura dei box in vetrocemento;
- l'informativa degli imputati sulla pericolosità della rampa di accesso al piano interrato;
- il richiamo nei confronti dei proprietari del garage e dei locali provvisti dei lucernari a rimuovere ogni situazione di pericolo;
- la comunicazione, senza l'autorizzazione dell'assemblea, del termine dei lavori.
La Corte confermava il giudizio di colpevolezza dei ricorrenti poiché erano stati autori esclusivi dell'alterazione del piano di calpestio del pubblico marciapiede che aveva cagionato la rovinosa caduta della passante.

