Le telecamere dovrebbero di regola monitorare esclusivamente le aree comuni, risultando invece astrattamente illecita la ripresa di spazi e/o di aree (e loro pertinenze) di titolarità esclusiva del singolo condòmino o altrui. Così si è espresso il Garante nelle linee guida Edpb numero 3/2019 al paragrafo 10. E così ha anche evidenziato nella Faq numero 10 sulla videosorveglianza, rinvenibile come documento web sul sito dell’Authority (https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza) dove si legge che «al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (articolo 615-bis del Codice penale), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) oppure a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio».
L’orientamento della giurisprudenza recente
L’ articolo 615 bis del Codice penale menzionato dal Garante dispone che «chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall’articolo 614” ossia abitazione e aree di privata dimora, oltre che le relative “appartenenze”. La più recente giurisprudenza si è invece orientata a escludere la rilevanza penale delle riprese dei luoghi comuni condominiali accessibili di norma ai terzi estranei al condominio e a una quantità indefinita di soggetti, come avviene ad esempio per il parcheggio condominiale (vedi Cassazione, quinta sezione penale, sentenza 34151/2017).
Lo stesso si dice, addirittura, per i luoghi che pure appartengono alla sfera privata del singolo, come il suo giardino, se quest’ultimo non è normalmente posto al riparo dagli sguardi indiscreti dei passanti (Cassazione, 44156/2008, ripresa da ultimo da Tribunale di Catania, sezione terza, 31 gennaio 2018) oppure Cassazione, 2598/2019 che ha escluso il reato in esame addirittura nel caso in cui venisse ripresa la vicina di casa nuda mentre si faceva la doccia all’interno del proprio bagno, le cui finestre non erano evidentemente abbastanza oscurate e protette. Ci si trova, dunque, di fronte a una situazione per cui secondo il Garante un’installazione del genere è da considerarsi vietata in ragione del rischio di incorrere in una violazione di natura penale che sembra poi essere esclusa dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Un percorso alternativo per l’amministratore
L’amministratore di condominio però, così come il privato, per evitare rischi di illeciti trattamenti e video-riprendere aree di pubblico transito, potrebbero percorrere una strada alternativa, quella prevista dalla legge 48/17 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città). L’articolo 7, comma 1-bis della norma in questione prevede, infatti, che «al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi o i patti possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomìni, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria per la messa in opera a carico dei privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o istituti di vigilanza privata convenzionati».
Accesso legittimo se legato alla tutela della sicurezza urbana
La norma in questione si basa sul potere conferito dal Dl 11/2009, che autorizza gli enti comunali, con la finalità di tutela della sicurezza urbana, all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sulla questione, il Garante nazionale è intervenuto con il parere numero 30246/2016, indirizzato al Comune di Olgiate Olona facendo seguito a una richiesta specifica di accesso alle immagini, effettuata dallo stesso Comune, il quale era interessato ad acquisirle. Il Garante, nel riscontrare la richiesta parte dal presupposto che tutte le telecamere installate dall’amministrazione comunale per finalità di sicurezza urbana, dunque di tutela dell’ordine e dell’incolumità delle persone, possono essere visionate dalla polizia locale, dallo Stato e dai carabinieri, ai quali è demandato un accesso esclusivo alle immagini e agli impianti di video-sorveglianza.
Gli effetti dell’accordo tra condominio e Comune
In un contesto simile, gli impianti, seppur privati, nel momento in cui inquadrano aree pubbliche, possono essere considerati a uso esclusivo di polizia locale e Stato, i quali divengono titolari del trattamento in questione. Il trattamento potrà essere, quindi, effettuato solo da coloro che hanno la qualifica di «agente di pubblica sicurezza». In questo modo il condominio, stipulando con l’amministrazione comunale uno degli accordi o dei patti vincolanti previsti dagli articoli 3-5 della legge 47/17, potrà inquadrare anche la zona di pubblico transito prospiciente allo stabile. In ordine poi agli incombenti collegati all’estrapolazione dei dati (le immagini) e ai rischi collegati all’eventuale utilizzabilità delle prove nel processo per errata estrapolazione, ricadono in maniera esclusiva agli organi di pubblica sicurezza a ciò deputati, liberando così l’amministratore da un incombente altrimenti molto rischioso.

