IMPOSTE INDIRETTE – FISCALITA' IMMOBILIARE

Imposta sostitutiva sui finanziamenti per l'acquisto di immobili

Oggetto: Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Artt. 15 e segg. del D.P.R. 601 del 29 settembre 1973 – Operazione di finanziamento formata all'estero e atto di costituzione di ipoteca a garanzia del finanziamento stipulato in Italia – inapplicabilità dell'imposta sostitutiva

Con la Risposta n. 150/2024 l'Agenzia delle entrate ha preso in esame, dando riscontro negativo, l'istanza di una società di diritto tedesco, abilitata come istituto di credito alla erogazione di finanziamenti a medio e lungo termine, anche ai sensi del "TUB" - D.Lgs. 385/1993, che concede finanziamenti per l'acquisto di immobili in Italia, chiedendo a garanzia la costituzione di ipoteca volontaria a proprio favore. I contratti di finanziamento sono regolati dal diritto tedesco e prevedono la garanzia ipotecaria quale condizione per l'erogazione del finanziamento. L'atto autentico di concessione dell'ipoteca, necessario per l'iscrizione ipotecaria, sarà stipulato in Italia per essere iscritto nei registri immobiliari del nostro Paese. Poiché in Germania i contratti di finanziamento sono stipulati con scrittura privata semplice, la società istante farà autenticare la sottoscrizione del beneficiario apposta alla scrittura privata con la quale verrà concesso il mutuo avanti a notaio tedesco. L'atto di concessione di ipoteca sarà stipulato in Italia, in conformità alla normativa italiana e davanti a notaio italiano, ai fini della costituzione e dell'iscrizione dell'ipoteca, notaio che enuncerà il contratto di finanziamento precedentemente perfezionato. I contratti di finanziamento saranno formati in Germania e sottoposti alla legislazione civilistica tedesca e alle imposte in Germania utilizzando un modello di contratto denominato "prestito immobiliare al consumatore".

La società istante chiede se per l'iscrizione dell'ipoteca sia necessario il pagamento delle imposte dovute in Italia nella misura ordinaria di legge o se sia applicabile l'imposta sostitutiva ex art.17, D.P.R. 601/1973, per le operazioni di credito a medio e lungo termine. All'esito della disamina della normativa agevolativa l'Agenzia delle entrate precisa che alle operazioni di finanziamento formate all'estero alle quali non si applica l'imposta sostitutiva il regime agevolativo non può estendersi anche alle relative garanzie. Nel caso di specie, le operazioni di finanziamento sono formate in Germania, luogo in cui avviene la stipula del contratto, lo svolgimento degli ''atti necessari" e delle fasi di erogazione da parte della società istante di diritto tedesco, nonché degli atti da cui risulta il consenso negoziale inerente agli elementi essenziali dei contratti', in conformità all'ordinamento civilistico e fiscale tedesco. Pertanto, trattandosi di operazioni di finanziamento formate all'estero per le quali non sussistono i requisiti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, anche gli atti di costituzione di ipoteca volontaria a garanzia dei medesimi finanziamenti non possono fruire del regime dell'imposta sostitutiva agli stessi si deve applicare il regime ordinario previsto dalle singole imposte dovute.

IMPOSTE DIRETTE – SUPERBONUS

Superbonus al 70% per la fattura corretta nel 2024

Oggetto: Superbonus - Sconto in fattura - Errata fatturazione - Misura agevolativa applicabile - Art. 121, D.L. 4/2020

La Risposta n. 146 del 9 luglio 2024 riprende il delicato tema degli errori compiuti nella fatturazione con "sconto integrale" confermando il principio già affermato dalla prassi agenziale secondo cui, ai fini dell'aliquota Superbonus – come noto, decrescente di anno in anno –, rileva l'anno in cui la fattura elettronica è stata inviata allo "SDI" (Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle entrate), con la conseguente riduzione dell'aliquota del Superbonus frattanto intervenuta (nel caso di specie, 70% in vigore nell'anno 2024 in luogo del 110% cui il Condominio avrebbe avuto diritto qualora la fattura fosse stata inviata in modo corretto nel 2023), a nulla rilevando a questo fine l'utilizzo del ravvedimento operoso finalizzato a mitigare le sanzioni, ma ininfluente ai fini di poter retrodatare la data di emissione della fattura che, nel caso di "sconto in fattura" integrale, corrisponde alla data di pagamento del servizio da cui deriva il diritto all'agevolazione. La Risposta b. 146/2024 ha concluso l'interessante disamina del caso di specie affermando il principio secondo cui "sebbene con l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997, il fornitore, una volta rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l'efficacia delle fatture al fine di fruire dell'agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%".

IMPOSTE INDIRETTE – PRIMA CASA

Compravendita: contratto a favore di terzo e agevolazioni "prima casa

Oggetto: Contratto a favore di terzo e agevolazione ''prima casa''

La Risposta n. 145 del 4 luglio 2024 esamina il quesito posto da una mamma ("Stipulante" in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante del figlio minore) che ha stipulato con atto notarile (deviando, "ai sensi dell'art. 1411 c.c., gli effetti traslativi a favore del figlio) l'acquisto del 50% della piena proprietà di un immobile a favore del figlio minorenne ("Terzo") e che intende chiarire se, in caso di revoca della stipula a favore del terzo ex art. 1411, comma 3, cod. civ., a seguito della quale la mamma rimarrebbe unica titolare dell'immobile, detta revoca determini o meno una causa di decadenza dall'agevolazione ''prima casa'' richiesta dal Terzo nell'originario atto notarile. Nell'istanza, infatti, si precisa che nell'atto notarile, «senza che possa considerarsi atto di adesione ex art. 1411, comma 2 cod. civ.», il Terzo aveva richiesto l'agevolazione ''prima casa''. A tale riguardo, l'Agenzia delle entrate ha sottolineato che nell'ipotesi di acquisto immobiliare stipulato con ''contratto a favore di terzo'' il terzo consegue la titolarità dell'immobile per effetto della stipulazione ma che, tuttavia, fino a quando il terzo non dichiari di ''volerne profittare'', tale acquisto non è definitivo, essendo suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante o di rifiuto da parte del terzo (art. 1411, comma 2, cod. civ., ai sensi del quale la dichiarazione del terzo di ''volerne profittare'' consolida l'acquisto in suo favore, impedendone la revoca o la modifica da parte dello stipulante). Solo in tale circostanza, verificandosi la definitività dell'acquisto da parte del terzo, che con la dichiarazione di adesione rende irrevocabile/immodificabile l'acquisto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione. In sostanza, qualora il terzo intenda fruire delle agevolazioni ''prima casa'', deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui alla Nota II bis dell'art. 1, Tariffa Parte prima del "TUR", anche la dichiarazione di ''voler profittare'' della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto. Poiché, invece, nella fattispecie, il Terzo non ha reso in atto tale dichiarazione di ''volere profittare'' ex art. 1411, comma 2, cod. civ., in capo allo stesso non sussistevano i requisiti per usufruire dell'agevolazione ''prima casa'' al momento della stipula dell'atto.

IMPOSTE INDIRETTE – FISCALITA' IMMOBILIARE

Trascrizione sequestri conservativi e imposta ipotecaria

Oggetto: Consulenza giuridica - Trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi degli artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile a tutela delle ragioni erariali – Trattamento ai fini dell'imposta ipotecaria

La risoluzione ha esaminato un quesito della Procura Generale della Corte dei conti relativo alle modalità di presentazione delle trascrizioni dei sequestri conservativi (ex artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile) a tutela delle ragioni erariali. La Procura Generale ha infatti segnalato la problematica delle spese che le Procure erariali sostengono all'atto della trascrizione dei sequestri ove le Conservatorie provvedono alla liquidazione attraverso apposito modello inviato alla Procura richiedente. L'ambito è quello dei giudizi contabili, nei quali il Pubblico Ministero è legittimato ad esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore, nello specifico dell'azione surrogatoria, dell'azione revocatoria e del sequestro conservativo. Nell'applicazione dell'imposta dovuta per le trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ex artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile gli Uffici di pubblicità immobiliare adottano prassi operative non omogenee, in quanto: alcuni optano per l'esenzione dal tributo (ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 347/1990 – "TUIC"), in particolare per le trascrizioni richieste a favore dello Stato quando il creditore è un'amministrazione statale; altri procedono con la prenotazione a debito (ex art. 16 "TUIC") nelle ipotesi di trascrizioni a favore di soggetti, titolari del credito, pubblici e privati, non riconducibili alla nozione di "Stato-persona", beneficiante del regime agevolativo; altri applicano le disposizioni dell'art. 15 del "TUIC", concernente l'esecuzione delle formalità senza il previo pagamento dell'imposta, con specifico riguardo ai sequestri contabili. In considerazione di quanto precede, viene chiesto di conoscere il corretto trattamento, ai fini dell'imposta ipotecaria, applicabile alle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ex artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile e, in particolare, conferma dell'applicabilità dell'art. 15, c. 1, lett. b) del "TUIC", che prevede la riscossione del tributo a carico dell'ente a favore del quale sia presa la formalità, alla trascrizione di atti previsti dal Codice di giustizia contabile, laddove la parte danneggiata non sia lo Stato inteso come "Stato-Persona". Dopo ampia disamina della complessa materia l'Agenzia delle entrate ha concluso che:

- la giurisdizione contabile riguarda oltre che lo "Stato-persona" anche una serie di soggetti non statali di varia natura (enti pubblici territoriali e non territoriali, società partecipate etc.). Pertanto, la trascrizione dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre formalità a tutela delle ragioni del creditore, in procedure in cui non sia parte danneggiata lo Stato, non possano godere dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 2 del "TUIC";

- tali fattispecie, trattandosi di «formalità [...] richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri», rientrano nell'ambito dell'art. 15 (rubricato "Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell'imposta"), comma 1, lett. b) del "TUIC", tenuto conto della natura del soggetto richiedente la formalità (Corte dei Conti) e della sussistenza di un diverso soggetto sul quale devono far carico le relative spese (ente in favore del quale viene richiesta la formalità), ai sensi del quale «1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte: (...); b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri (...); 2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta»;

- le formalità richieste dalle Procure regionali della Corte dei conti, ad eccezione di quelle effettuate nell'interesse dello "Stato-persona", che in quanto tali godono dell'esenzione dall'imposta ex art. 1, comma 2 del "TUIC", possono essere eseguite a norma dell'art. 15 del "TUIC". Una volta eseguita la formalità, l'Ufficio procederà al recupero dei tributi contro gli obbligati al pagamento elencati all'art. 11, comma 2, del "TUIC", ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata eseguita la formalità (art. 11, comma 2: "Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca, nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria".).

IMPOSTE DIRETTE – CREDITO D'IMPOSTA

Procedure di compensazione di crediti

Oggetto: Art. 1, commi da 94 a 98, della legge 213 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024), e art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 39 del 29 marzo 2024 (c.d. "decreto Agevolazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 67 del 23 maggio 2024 - Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997

Con la circ. n. 16/E/ del 28 giugno 2024 l'Agenzia delle entrate ha illustrato le recenti modifiche introdotte nelle compensazioni con mod. F24 dall'art.1, commi da 94 a 98, legge 213 del 30 dicembre 2023 (legge di bilancio 2024) e dall'art. 4, c. 2 e 3, D.L. 39 del 29 marzo 2024 (legge 67 del 23 maggio 2024).

Le principali precisazioni fornite sono state le seguenti:

• estensione, dal 1° luglio 2024, dell'obbligo di utilizzare i soli servizi telematici dell'AdE per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione (anche se parziale, "verticale" e con utilizzo dei crediti contributivi nei confronti dell'INPS o di premi e accessori nei confronti dell'INAIL) di crediti di qualsiasi natura e importo con mod. F24 non a "saldo zero";

• sempre a partire dal 1° luglio 2024, esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000 euro (anche se derivanti da atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti), anche qualora il credito da compensare derivi da bonus edilizi o da altre agevolazioni, esclusi però i crediti verso INPS e INAIL. La circolare ha fornito le prime istruzioni operative sui seguenti temi: somme affidate all'agente della riscossione che concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro; crediti per i quali è esclusa la facoltà della compensazione "orizzontale; coordinamento con il divieto alla compensazione "orizzontale" di cui all'art. 31 del D.L. 78/2010. L'anzidetto limite di 100.000 euro è "assoluto", quindi, anche se il contribuente ha crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto riducendolo entro la soglia di 100.000 euro, salvi gli ulteriori limiti dell'art. 31, comma 1, D.L. 78/2010. La circolare ha confermato che detta riduzione entro i 100.000 euro può essere conseguita anche con l'utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali. Tuttavia, per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione (emessi ex art. 1, commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005, o ex art. 38-bis del D.P.R. 600/1973) restano ferme le specifiche disposizioni che non consentono la definizione per compensazione, pertanto i debiti riguardanti tali atti devono essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento, senza compensazione;

• se l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione supera 1.500 euro, ma non 100.000 euro, trova applicazione l'art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010 (diversamente, se l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione è superiore a 100.000 euro si applica il solo art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n223/2006) secondo cui «la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti superiori a 1.500,00 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento».

• l'inibizione alle compensazioni da poco introdotta si differenzia dal divieto di compensazione ex art. 31, comma 1, D.L. 78/2010 perché vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti per imposte erariali, ma anche di quelli di natura agevolativa. Conseguentemente, se l'iscrizione a ruolo per debiti relativi a imposte erariali e accessori di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali (fino a quando tali debiti non vengano completamente estinti), l'affidamento di carichi all'agente della riscossione per importi superiori a 100.000 euro inibisce la compensazione "orizzontale di crediti di qualsiasi natura (erariali e di natura agevolativa), fatti salvi i crediti verso l'INPS e l'INAIL (lett. e), f), e g) del comma 2 dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997). Resta ferma, in tali ipotesi, la possibilità (ex art. 31, comma 1, 4° periodo, D.L. 78/2010) di estinguere i ruoli per debiti per imposte erariali mediante l'utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l'ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro e consentire così l'utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.

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