IMPOSTE DIRETTE – SUPERBONUS

Scarto della fattura elettronica relativa al Superbonus

Oggetto: Sconto in fattura – Applicazione in ipotesi di fatture elettroniche scartate dal SdI – Art. 121, D.L 19.5.2020, n. 34

La Risposta a interpello n. 140/2024 ha ripreso, più sinteticamente, i contenuti dell'importante Risposta n. 103 del 13 maggio 2024, confermando il seguente principio: una fattura inviata al Sistema di Interscambio (''SdI''), ma scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa. Tuttavia, lo scarto non pregiudica la tempestiva emissione del documento se avviene la correzione nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio di scarto (restando escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini di legge per l'emissione delle fatture). Pertanto, una fattura inviata allo SdI nei termini (art. 21, D.P.R. 633/72), scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa. Inoltre, laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento (anche tramite riconoscimento dello sconto in fattura) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell'operazione (ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (compresi i cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato. Il momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ''sconto integrale'' in fattura, applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, corrisponderà alla data di pagamento (anche tramite l'equivalente sconto) indicata in fattura, sempreché la fattura sia stata trasmessa allo SdI entro 12 giorni e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ''Superbonus 110%''.

IMPOSTA IMPOSTE DIRETTE – CREDITO D'IMPOSTA

Compensazioni in f24 con crediti da bonus edilizio- energetici

Oggetto: Compensazione crediti d'imposta agevolativi – art. 17, D.Lgs. 241/1997 – Obbligo di apposizione del visto di conformità

La Risposta a interpello n. 139/2024 ha esaminato alcuni quesiti, in tema di compensazioni, proposti da un concessionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) (c.d. AWP) e lett. b) (c.d. VLT) del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Il documento di prassi ha confermato la possibilità di compensare le somme a debito dovute a titolo di PREU (prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento AWP e VLT) e di canone di concessione di cui all'art. 1, c. 530, lettera b) della legge 266 del 23 dicembre 2005 (debito di ''carattere non fiscale''), con i crediti di imposta da SuperAce e da bonus per interventi edilizi, acquisiti a mezzo di "cessione del credito", considerate, altresì, le recenti disposizioni che hanno ristretto le ipotesi di cessione dei crediti emergenti da interventi agevolati.

La Risposta rammenta che, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti da SuperACE e da bonus per interventi edilizi, non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della legge 388 del 23 dicembre 2000 – limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale – e all'art. 1, comma 53, della legge 244 del 24 dicembre 2007 – limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pro tempore vigenti (Ag. Entrate, provv. 17 settembre 2021, prot. n. 238235 e art.121, comma 3 del D.L. 34/2020).

Quanto, infine, all'utilizzo in compensazione del credito da SuperACE, la Risposta ha precisato che la stessa non è soggetta all'obbligo di apposizione del visto di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 241/1997 poiché il credito superACE di cui all'art.19 del D.L. 73/2021 è una agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte menzionate dall'art.1, comma 574 della legge 147 del 27 dicembre 2013, sicché l'indicazione del credito in parola nella dichiarazione dei redditi è funzionale all'attività di controllo, ma non anche costitutiva del diritto.

IMPOSTE DIRETTE – SUPERBONUS

Non accede al Superbonus l'Ente ecclesiastico che svolge attività sociosanitaria e assistenziale in immobili posseduti in piena proprietà, iscritto al RUNTS

Oggetto: Superbonus – soggetti destinatari dell'agevolazione – enti ecclesiastici iscritti al RUNTS – art. 119, D.L. "Rilancio" 34/2020

La Risposta a interpello n. 138 del 20 giugno 2024, in linea con la prassi agenziale pregressa, ha ribadito che non può accedere al Superbonus un Ente ecclesiastico che svolge attività sociosanitaria e assistenziale in immobili posseduti in piena proprietà, delle categorie catastali B/1 e D/4, iscritto al RUNTS, che, pur avendo da molti anni tutti i requisiti per richiedere l'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus, non aveva mai richiesto quest'ultima. Tale comportamento determina l'inapplicabilità della disciplina Superbonus per mancanza del requisito soggettivo tassativamente prescritto dalla normativa agevolativa. Più in dettaglio:

• l'iscrizione al RUNTS, per le ONLUS con la ''trasformazione'' in ETS e per le ODV e le APS, mantenendo la stessa qualifica, non osta alla fruizione del Superbonus e consente, altresì, l'applicazione della più favorevole modalità di calcolo del comma 10-bis dell'art. 119, D.L. "Rilancio" 34/2020, nel rispetto di tutte le condizioni e requisiti da esso previsti, cosicché una ONLUS che fosse stata già iscritta nella relativa Anagrafe prima dell'operatività del RUNTS continua a mantenere i medesimi benefici previsti dal D.L. "Rilancio" anche successivamente all'acquisizione della qualifica di ETS a seguito dell'iscrizione al RUNTS.

• Diversamente, un ente iscritto al RUNTS che, pur possedendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'iscrizione in passato all'Anagrafe delle ONLUS non si è mai iscritto a essa, e non ha quindi mai acquisito la relativa qualifica, non può accedere al Superbonus in quanto la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 dell'art. 119 non richiama gli Enti del Terzo Settore, ma solo Onlus, OdV e APS.

IMPOSTE DIRETTE – FISCALITA' IMMOBILIARE

Riqualificazione energetica: corretta imputazione delle spese al periodo d'imposta nel caso di pagamento con bonifico bancario

Oggetto: Superbonus – Chiarimenti sulla corretta imputazione delle spese al periodo d'imposta nel caso di sostenimento di spese, mediante bonifico bancario, per interventi di riqualificazione energetica – Art. 119, D.L. "Rilancio" 19.5.2020 n. 34 (L. n. 77/2020).

La Risposta a Interpello n. 137 del 20.6.2024 ha ribadito che, in applicazione del principio di cassa (applicabile, tra gli altri, alle persone fisiche, anche esercenti arti e professioni, ai Condominii e agli enti non commerciali), nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente dell'ordinante.

IMPOSTE DIRETTE – FISCALITA' IMMOBILIARE

Compensazioni in F24 con crediti da bonus edilizio–energetici: limiti in presenza di debiti scaduti

Oggetto: Compensazione – esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione – art. 37, comma 49 quinquies, D.L. 223 del 4.7.2006

La Risposta a interpello n. 136/2024 ha precisato che il divieto di compensazione dell'art. 37, comma 49 quinquies, del D.L. 223/2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari, fermo restando che la norma pone un divieto generalizzato alla «facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241» qualora l'importo dei ruoli scaduti sia superiore a euro 100.000, che, con la sola eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione, il divieto si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa, e che l'utilizzo di crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi, a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro, sarà oggetto di specifica regolamentazione da parte di un emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 121, comma 3 bis, del D.L. 34/2020. La materia è stata interessata di recente da modifiche normative recate dall'art. 4 del D.L. 39 del 29 marzo 2024 convertito dalla legge 67 del 23 maggio 2024.

IMPOSTE INDIRETTE – FISCALITA' IMMOBILIARE

Associazione di Promozione Sociale: tassazione agevolata per l'acquisto di locali commerciali da utilizzare per scopi istituzionali

Oggetto: Agevolazione ex art. 82, comma 4, D.Lgs. 3.7.2017, n.117 (Codice terzo settore)

La Risposta a interpello n. 135/2024 ha riconosciuto il diritto di un'Associazione di Promozione Sociale di fruire della tassazione agevolata (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) prevista dall'art. 82, comma4, per l'atto di acquisto, ancorché caratterizzato dal "patto di riservato dominio" (art. 1523 cod. civ.), a fronte della pattuizione di pagamento del prezzo in 10 rate semestrali, di tre locali commerciali da utilizzare direttamente per l'attuazione dei propri scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, rendendo alla stipula dell'atto notarile apposita dichiarazione in tal senso, come disposto dall'art. 82, comma 4, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

IMPOSTE DIRETTE – CREDITO D'IMPOSTA

Art-bonus: erogazioni liberali per il restauro di un teatro in concessione

Oggetto: Credito di imposta Art–Bonus – Art. 1, comma 1, D.L. 83/2014 – Erogazioni liberali finalizzate al sostegno dell'attività di restauro e manutenzione, nonché della dotazione di nuove attrezzature ed impianti, di un teatro, di proprietà di un ente territoriale, affidato in concessione ad una Fondazione.

La Risposta a interpello n. 133/2024, fornita dall'Agenzia delle Entrate dopo aver sentito il Ministero della Cultura, ha precisato, con riferimento a un'articolata fattispecie esposta da una fondazione di diritto privato senza fini di lucro, che mentre le erogazioni liberali destinate a sostenere gli interventi di manutenzione e restauro di un teatro concessole in affidamento dal Comune possono fruire dell'Art bonus (art. 1, comma 1, D.L. 83/2014 convertito dalla legge 106 del 29 luglio 2014), le erogazioni liberali destinate al sostenimento dei costi di gestione della Fondazione nonché le erogazioni destinate al sostegno dell'organizzazione di attività spettacolistica da parte della stessa, non rientrano nell'ambito di applicazione di detto beneficio fiscale.

In forza di concessione comunale che le ha affidato per un certo periodo di tempo l'uso e la manutenzione di un teatro, la fondazione si occupa, tra l'altro, dell'integrale restauro dell'immobile «nonché della dotazione di nuove attrezzature ed impianti necessari per la gestione e l'allestimento di spettacoli teatrali e cinematografici.

La Risposta ha ricordato che la normativa di cui trattasi prevede un credito d'imposta (c.d. "Art bonus"), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo». Tale credito d'imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

IMPOSTE INDIRETTE – FISCALITA' IMMOBILIARE

Agevolazioni prima casa under 36

Agenzia delle entrate – Circolare n. 14/E del 18.6.2024

Oggetto: D.L. 30.12.2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.2.2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» – Misure in materia di agevolazione prima casa under 36.

La circolare n. 14/E/2024 ha fornito preziose indicazioni applicative sulle disposizioni del "D.L. Milleproroghe" 215/2023, introdotte dalla legge di conversione 18/2024, che hanno prorogato i termini per l'accesso alle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti "under 36" (i 36 anni di età non devono essere stati ancora compiuti nell'anno 2024) con ISEE (alla data dell'atto definitivo di trasferimento) non superiore a Euro 40.000 e il riconoscimento di un credito d'imposta, per i medesimi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati tra l'1 gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 (art. 3, comma 12-terdecies e 12-quaterdecies). Più in dettaglio, il comma 12-terdecies 1 ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l'acquisto della casa di abitazione, compreso il trasferimento da cooperative edilizie ai soci, ai fini della fruizione delle agevolazioni "prima casa under 36", limitatamente ai soggetti che abbiano sottoscritto e registrato, entro il 31 dicembre 2023, il relativo contratto preliminare; il comma 12-quaterdecies 4 ha riconosciuto agli acquirenti un credito d'imposta, d'importo pari alle imposte corrisposte in eccesso – rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del comma 12-terdecies – per gli atti definitivi stipulati tra l'1 gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 (entrata in vigore della legge 38/2024).

Tra i molteplici chiarimenti forniti dalla circolare, vi è la conferma che l'accesso al beneficio fiscale in esame è consentito anche in caso di stipula di contratto preliminare di acquisto della sola pertinenza, relativa a immobile già acquistato con i benefici "prima casa", e che, in presenza dei requisiti di legge, un soggetto può beneficiare dell'agevolazione "prima casa under 36" anche laddove il preliminare d'acquisto della prima casa sia stato stipulato (con contratto per persona da nominare) da un terzo. Inoltre, il credito d'imposta viene riconosciuto non solo per i maggiori tributi corrisposti per il trasferimento dell'immobile, ma anche per l'imposta sui finanziamenti a medio/lungo termine addebitata per il finanziamento erogato in relazione all'immobile oggetto dell'agevolazione "under 36".

La circolare ha sottolineato, inoltre, che per la fruizione del credito d'imposta (che sarà utilizzabile solo nell'anno solare 2025) è necessario che il contribuente renda al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell'atto di trasferimento che fruirà dell'esenzione dall'imposta di registro, in cui manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali "prima casa under 36" e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti di legge.

IMPOSTE DIRETTE – SUPERBONUS

Superbonus: plusvalenze risultanti dalle cessioni di immobili

Oggetto: Legge 30.12.2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) - Novità sulla disciplina delle plusvalenze risultanti dalle cessioni di immobili interessati da interventi Superbonus e della variazione dello stato dei beni.

Con l'attesa circolare n. 13/E/2024 l'Agenzia delle Entrate ha preso in esame, per la prima volta, le importanti novità, introdotte con effetto dall'1 gennaio 2024, in tema di tassazione – nell'ambito dei redditi diversi di cui agli artt. 67 e 68 del "TUIR" (D.P.R. 917/1986) - delle plusvalenze generate dalla cessione di fabbricati sui quali siano stati effettuati interventi che abbiano fruito del Superbonus e che si siano conclusi nei dieci anni antecedenti la data della cessione. Le disposizioni sono inserite nel "TUIR" come lettera "b – bis)" dell'art. 67 quanto all'individuazione della nuova fattispecie imponibile e come nuovo n. 3 dell'art. 68 per le modalità di calcolo della plusvalenza.

Le principali precisazioni fornite dalla circolare sono le seguenti:

• ai fini dell'individuazione dei beni potenzialmente idonei a generare, ai sensi della nuova disciplina, una plusvalenza in sede di cessione, rilevano tutte le tipologie di immobili (inclusi quelli non residenziali sui quali siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus) che siano stati oggetto di interventi agevolati di cui all'art. 119 del D.L. "Rilancio" 34/2020 (legge 77/2020 e ss. mm. ii), indipendentemente dalla circostanza che detti interventi siano stati effettuati sull'immobile dal proprietario "cedente" o dagli "altri aventi diritto" alla detrazione (ad es.: conduttore, comodatario, familiare convivente, ecc.);

• la nuova lett. b-bis) dell'art. 67 del "TUIR" non fa alcun riferimento alle diverse percentuali di detrazione Superbonus potenzialmente spettanti, ridotte nel corso del tempo (110% fino al 31 dicembre 2022; 90% per il 2023; 70% per il 2024; 65% per il 2025), né alle diverse possibili modalità di fruizione della detrazione (in dichiarazione dei redditi oppure tramite "opzione" per la cessione del credito o per lo "sconto in fattura" dal fornitore), pertanto tali circostanze non rilevano ai fini della concretizzazione della fattispecie imponibile;

• non rileva la tipologia di interventi ("trainanti" o "trainati") effettuati in relazione all'immobile oggetto di cessione, pertanto non occorre, ai fini della realizzazione del presupposto impositivo della lettera b-bis) dell'art. 67 del "TUIR", che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi "trainati", ma è sufficiente che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare ceduta a titolo oneroso (beninteso, se terminati entro il decennio precedente la cessione dell'unità immobiliare che ha generato la plusvalenza);

• la plusvalenza di cui alla lett. b-bis) dell'art. 67 del "TUIR" può conseguire solo in relazione alla prima cessione a titolo oneroso - all'atto della quale i lavori fruenti del Superbonus (a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi - cedente o altri aventi diritto -, dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione del bonus e dalla tipologia di intervento effettuato) si siano conclusi da non più di dieci anni - e non anche alle eventuali successive cessioni dell'immobile, a esclusione delle ipotesi d'interposizione disciplinate dall'art. 37 del D.P.R. 600/1973;

• circa il requisito temporale, da verificare ai fini dell'imponibilità della plusvalenza, mentre la lett. b) del comma 1 dell'art. 67 del "TUIR" fa riferimento, come "dies a quo" per il calcolo del decorso del termine quinquennale, alla data di «acquisto» o di «costruzione» dell'immobile, la nuova lettera b-bis) individua, come termine iniziale per il calcolo del decorso dei dieci anni, la data di conclusione degli interventi ammessi al Superbonus, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti: ai sensi della nuova lett. b-bis), quindi, sono imponibili le plusvalenze risultanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il "Superbonus", che si siano conclusi da non più di dieci anni, indipendentemente dalla data di acquisto o di costruzione;

• ai fini della determinazione del «costo inerente al bene», invece, la nuova disciplina detta criteri di calcolo particolari, prevedendo due diverse ipotesi di calcolo, a seconda che tra la data di conclusione degli interventi "Superbonus" e la data di cessione dell'immobile siano trascorsi non più di cinque anni oppure più di cinque anni.

Nel primo caso, non si tiene conto delle spese relative agli interventi ammessi al Superbonus «(…) qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni» di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020. Di conseguenza, le spese in questione non possono essere riconosciute a incremento del prezzo di acquisto (o costo di costruzione) dell'immobile qualora si verifichino, congiuntamente, le due seguenti ipotesi:

a) l'esecuzione dell'intervento agevolato abbia comportato la fruizione del Superbonus nella misura del 110% (pertanto, l'irrilevanza in deduzione delle spese in questione, ai fini del calcolo della plusvalenza, si verifica solo nel caso di Superbonus spettante nella misura del 110%, non anche nel caso di fruizione dell'agevolazione nelle diverse - e inferiori - misure previste dall'art. 119 del D.L. "Rilancio"; laddove, per il medesimo immobile, si sia fruito dell'incentivo in parte nella misura del 110% e in parte in una misura inferiore, l'irrilevanza delle spese relative agli interventi agevolati riguarderà solo le spese che hanno dato luogo all'incentivo nella misura del 110%; le altre spese, invece, potranno essere considerate, al ricorrere di tutti i requisiti);

b) siano state esercitate le opzioni per lo "sconto in fattura" del fornitore o per la cessione a terzi del credito d'imposta (pertanto, la fruizione del Superbonus attraverso la detrazione in quote annuali nella dichiarazione dei redditi del contribuente non determina, nel calcolo della plusvalenza, l'irrilevanza delle spese relative agli interventi agevolati; laddove, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus, il contribuente si avvalga in parte della detrazione e in parte delle "opzioni", non concorrono nel calcolo della plusvalenza solamente le spese per le quali è prevista l'aliquota di detrazione del 110% ed è stata esercitata una delle predette opzioni).

Nel secondo caso (decorso di più di cinque anni tra la data di conclusione degli interventi agevolati con il Superbonus e la data di cessione dell'immobile), qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni, nella determinazione dei costi inerenti all'immobile si tiene conto del 50% delle spese sostenute per gli interventi agevolati, a incremento del prezzo di acquisto (o costo di costruzione) del bene.

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