Imposte dirette - "Superbonus"

Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche: codici tributo per utilizzo dei crediti

Agenzia delle entrate – Risoluzione n. 55/E del 26.11.2024

Oggetto: Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite mod. F24, dei crediti relativi a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, risultanti dall'ulteriore ripartizione prevista dall'art. 121, c. 3-ter, del D.L. 19.5.2020, n. 34

Con la ris. n. 55/E/2024 l'AdE ha istituito i seguenti nuovi codici tributo relativi a quanto previsto dal nuovo c. 3 ter dell'art. 121, D.L. n. 34/2020, inserito dall'art. 4-bis, c. 6, del D.L. 29.3.2024, n. 39 (conv. da L. 23.5.2024 n. 67):

• "7774" denominato "SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020";

• "7775" denominato "SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020";

• "7776" denominato "BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119ter DL n. 34/2020 - ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020".

Il citato c. 3 ter, di recente introduzione, prevede che, per le banche e gli intermediari finanziari e per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritti all'apposito albo e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli artt. 119 e 119-ter del D.L. 34/2020 e all'art. 16, c. da 1-bis a 1-septies, del D.L. 63/2013 alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del c. 1-quater del medesimo art. 121 sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti, senza possibilità di usufruire in anni successivi la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno di spettanza. Dette disposizioni non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, mediante apposita comunicazione telematica all'AdE.

Con provvedimento del direttore dell'AdE prot. n. 422331 del 21.11.2024 sono state definite le modalità attuative del c. 3-ter e di presentazione della comunicazione ivi prevista e al punto 2.1 si dispone che le rate risultanti dall'ulteriore ripartizione prevista dal c. 3-ter devono essere utilizzate esclusivamente in compensazione, tramite mod. F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicando i codici tributo istituiti con la ris. 55/E/2024.

Imposte dirette - IRPEF "Redditi diversi"

Diritto di superficie: tassazione dei corrispettivi

Oggetto: Regime di tassazione dei corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie – art. 67, c. 1, lett. h) del TUIR

La risposta n. 224 del 19 novembre 2024 ha precisato che, a seguito delle modifiche normative intervenute con effetto dall'1 gennaio 2024, nell'ipotesi in cui i corrispettivi per la costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo pervenuto per successione (terreno in relazione al quale nell'ottobre 2023 si è stipulato con una società operante nel settore delle energie rinnovabili un contratto sottoposto a condizioni sospensive per la costituzione del diritto di superficie) siano stati percepiti in parte nel 2023 e in parte nel 2024 per effetto dell'avveramento di condizioni sospensive, si dovrà assoggettare a tassazione le somme ricevute nel 2024 quali redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. h) del "TUIR" determinati secondo i criteri dell'RT. 71, comma 2.

Ai corrispettivi percepiti nel 2023, invece, si applicano le disposizioni dell'art. 67, 1° c., lettera b), all'epoca vigenti, e, pertanto, non rilevano ai fini dell'emersione di eventuali plusvalenze tassabili in quanto, nel caso di specie, il terreno era pervenuto per successione.

Imposte indirette - IVA e Registro

Tassazione applicabile a somme dovute a titolo risarcitorio

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 223 del 18.11.2024

Oggetto: Tassazione applicabile, ai fini delle imposte indirette, alla corresponsione di somme dovute a titolo risarcitorio

La risposta n. 223 del 18 novembre 2024 ha precisato che la somma corrisposta dalla committente all'appaltatore (nello specifico, per circostanze impreviste la Committente aveva disposto la sospensione dei lavori di ristrutturazione di un complesso ospedaliero, contestata dall'aggiudicataria, dalla quale era sorto un contenzioso che le arti intendono definire in via transattiva) ai sensi dell'art. 160 del DPR n.207/2010 – Regolamento di esecuzione del Codice dei lavori pubblici (disposizione abrogata ma poi sostituita in termini analoghi dall'art. 121 del D. Lgs. 36/2023) non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolve espressamente una funzione esclusivamente risarcitoria di un inadempimento (nello specifico, la sospensione illegittima dei lavori) commesso dalla committente di un contratto di appalto pubblico, ed è pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ex art. 15, comma 1, n. 1 del DPR n. 633/72.

Ai fini dell'imposta di registro opera l'obbligo di registrazione in termine fisso della Scrittura (in quanto avente natura transattiva ex art. 1965 cod. civ.) con applicazione dell'aliquota del 3 per cento (artt.29 del DPR n. 131/86 e art. 9 della relativa Tariffa parte prima).

Imposte dirette - Detrazioni edilizie

Utilizzo in compensazione dei crediti fiscali presenti nel cassetto fiscale della società scissa/incorporata

Agenzia delle entrate – Principio di diritto n. 4 del 15.11.2024

Oggetto: Operazioni straordinarie - Utilizzo in compensazione dei crediti fiscali presenti nel cassetto fiscale delle scissa/incorporata - Artt. 172 e 173, D.P.R. 917/1986

Il Principio di diritto n. 4 del 15 novembre 2024 ha confermato, riprendendo ed estendendo esplicitamente alle scissioni i chiarimenti forniti per le fusioni con la Risposta a interpello n. 218/2023, il principio secondo cui nel caso di operazioni straordinarie ove sia previsto il passaggio di crediti fiscali, generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, detti crediti possono essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il mod. F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva all'Amm.ne finanziaria, con le seguenti precisazioni:

1) che per l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali il mod. F24 deve essere compilato indicando nella sezione ''CONTRIBUENTE'':

- nel campo ''CODICE FISCALE'' (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;

- nel campo ''CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare'' (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale dell'originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo ''62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO''.

2) che la compensazione va eseguita nel mod. F24 indicando in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando un distinto mod. F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione della beneficiaria/incorporante.

Imposte dirette - IRPEF/IRES

Residenza e domicilio delle persone fisiche e giuridiche ai fini fiscali

Agenzia delle entrate – Circolare n. 20/E del 4.11.2024

Oggetto: Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 27.12.2023, n. 209

La circolare n. 20/E/2024 ha fornito una prima disamina delle importanti novità introdotte dal D.Lgs. 209/2023, con effetti dal 2024 in attuazione della Legge delega per la riforma tributaria tuttora in corso di attuazione, circa i criteri per l'individuazione della residenza e del domicilio delle persone fisiche e giuridiche ai fini delle imposte sui redditi, fatta sempre comunque salva la prevalenza delle disposizioni recate dalle convenzioni contro le doppie imposizioni ove sottoscritte tra i singoli Stati.

Le novità normative, in via di fatto, impattano anche sull'ambito degli immobili, soprattutto in relazione alle modifiche apportate al concetto di residenza e di domicilio ai fini fiscali per le persone fisiche, cui sono dedicate alcune parti del paragrafo 2 della circolare.

Imposte indirette - Registro

Compravendita immobiliare: tassazione di un atto di rettifica e conferma di un precedente atto notarile di nullo

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 214, 31.10.2024

Oggetto: Tassazione con imposta di registro del 3% di un atto notarile di rettifica e conferma di atto nullo

La risposta n. 214/2024 ha fornito interessanti chiarimenti, su richiesta di un notaio, sul trattamento applicabile a un atto di rettifica e conferma di un precedente atto notarile di compravendita immobiliare nullo, già trascritto, al fine di emendare le due seguenti criticità: errore nella data di nascita della parte acquirente; conferma urbanistica (ex art. 46, comma 4, D.P.R. 380/2001 (T.U. dell'edilizia) della circostanza che l'immobile trasferito non era un terreno "nudo" in quanto su di esso era già stato trasferito un fabbricato di tre piani f.t. e di un piano interrato in relazione al quale era stata però omessa l'indicazione dei titoli edificatori obbligatoria per legge a pena di nullità.

Il notaio istante chiede quindi se debba procedersi alla tassazione del fabbricato omesso precisando che «il dubbio ricade sul fatto che sia controverso se questi fabbricati già esistenti siano stati o meno trasferiti all'epoca dell'atto citato, in cui si è pagata la tassazione relativa al solo terreno, e se quindi, in sede di rettifica e conferma di tale atto nullo debba procedersi alla tassazione dei fabbricati medesimi ed in che misura».

La Risposta in commento, preso atto che la bozza dello stipulando atto di "rettifica e conferma", fra le altre cose, dà conferma del trasferimento già posto in essere con l'atto originario, indicando nel nuovo atto le dichiarazioni urbanistiche all'epoca omesse, evidenzia che con lo stipulando atto "non viene effettuata una mera rettifica di dati catastali dell'immobile oggetto del precedente trasferimento, che non comparivano in modo corretto, ma viene modificata una parte essenziale del contratto, ovvero l'immobile oggetto del negozio precedente che, conseguentemente, acquisisce un valore economico differente" e conclude che pertanto "lo stipulando atto, pur non producendo effetti traslativi, nell'individuare gli immobili oggetto del precedente atto di compravendita e i relativi riferimenti catastali, ridefinisce l'oggetto del precedente atto di trasferimento e assume una portata innovatrice dell'assetto giuridico preesistente e modificativa rispetto all'atto rettificato, rilevante ai fini della tassazione indiretta", come tale suscettibile di tassazione (ex art. 20 del "TUR", secondo cui «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati (...)») con l'imposta di registro proporzionale del 3 per cento, prevista per gli «Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» (art. 9, Tariffa Parte prima "TUR"), con la precisazione che tale aliquota deve essere applicata al ''valore del bene o del diritto'' oggetto dell'atto da intendersi, trattandosi di beni immobili, quale 'valore venale in comune commercio'' (art.51 "TUR").

Imposte indirette - IVA

Realizzazione di un progetto relativo a un parco fotovoltaico, trattamento IVA

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 212, 30.10.2024

Oggetto: IVA – Trattamento (esclusione da IVA) applicabile alle somme (misure di compensazione) versate da una Società, tenuta a realizzare un progetto relativo a un parco fotovoltaico, a un Comune sul cui territorio ricadrà detto progetto.

Con la risposta a interpello 212 del 30 ottobre 2024 l'Agenzia delle entrate, all'esito dell'analisi della fattispecie concreta, dal punto di vista sia normativo che contrattuale e di prassi pregressa, ha affermato che le somme di natura compensativa dovute al Comune dalla società che realizzerà il parco fotovoltaico nel relativo territorio vanno utilizzate in interventi di cui risultano beneficiari unicamente la collettività e il territorio comunale ed inoltre le medesime somme, da quanto si evince anche dal D.M. Sviluppo Economico del 10.9.2010, risultano essere a carattere non meramente patrimoniale o economico.

Pertanto, non si ravvisa, tra il Comune e la Società, un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, ma piuttosto le somme che il Comune riceverà dalla società rappresentano delle erogazioni, previste dal citato decreto del 2010, aventi le caratteristiche di misure compensative e di riequilibrio ambientale che, ai sensi del medesimo decreto, dovranno essere adottate per prevenire e compensare potenziali ricadute ed esternalità dell'impianto sul territorio e sulla collettività dello stesso Comune. In conclusione, quindi, dette somme non costituiscono il corrispettivo per una controprestazione a cui è tenuto il Comune beneficiario nei confronti della Società non individuandosi, al riguardo, alcuna prestazione di servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 633/1972, ma devono configurarsi come mere erogazioni di denaro da escludersi dall'ambito applicativo dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. 633/1972, che prevede che non sono considerate cessioni di beni «le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro». Pertanto, non configurandosi alcuna operazione di cui all'art. 3 del D.P.R. 633/1972, le somme in argomento non risultano riconducibili nell'ambito applicativo dell'Iva.

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