Superbonus
Onlus, immobili oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di superficie
Oggetto: Rilevanza della proprietà superficiaria ai fini dell'applicazione dell'art. 119, c. 10-bis, D.L. n. 34/2020 (conv. da L. n. 77/2020), a favore delle ONLUS, OdV e APS.
La ris. 19/E/2025, sentita l'Avvocatura generale dello Stato, fornisce una importante e attesa precisazione per l'applicazione della speciale disciplina di favore prevista dal c. 10-bis dell'art. 119, D.L. "Rilancio" n. 34/2020 alle ONLUS, OdV e APS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che possiedono gli immobili oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di superficie, beninteso ove ricorrano tutti i requisiti previsti dalla norma suddetta.
La ris. 19/E/2025 chiarisce, infatti, che, pur se non citata dalla norma, anche la proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell'ambito di applicazione del comma 10-bis. Pertanto, "tenuto conto dello specifico contesto dell'agevolazione in esame e delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione delle agevolazioni de qua, si deve ritenere che una ONLUS, una OdV o una APS che sostiene spese ammesse al Superbonus per interventi su un immobile di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 possa applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato c. 10-bis dell'art. 119 del decreto Rilancio anche in relazione agli immobili per i quali vanti un diritto di superficie, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla norma".
L'Agenzia conclude che "Tale conclusione non fa comunque venir meno il carattere tassativo dei titoli in forza del quale l'immobile deve essere posseduto dal contribuente, in quanto la proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione quale "tipo" di proprietà".
"Opzioni" per "sconto in fattura" o "cessione crediti" bonus edilizio - energetici
Istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis
Oggetto: Modello F24 - soppressione del codice identificativo "10" denominato "cessionario/fornitore"
Con ris. 58/E/2022 erano state impartite dall'AdE le istruzioni per il versamento, tramite mod. F24 ELIDE, della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (art. 2, c. 1, D.L. n. 16/2012), ai fini dell'invio della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni spettanti per lavori edilizi (art. 121, c. 1, lettere a) e b), D.L. "Rilancio" n. 34/2020). In particolare, nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" doveva essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito, unitamente al codice "10" (denominato "cessionario/fornitore") da riportare nel campo "codice identificativo".
Successivamente, però, l'art. 2, c. 1, D.L. 29.3.2024, n. 39, ha stabilito che "Le disposizioni di cui all'art. 2, c. 1, D.L. 2.3.2012, n. 16 (L. 26.4.2012, n. 44), non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Ag. entrate dell'esercizio delle "opzioni" di cui all'art. 121, c. 1, lettere a) e b), del D.L. 34/2020, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.".
Pertanto, con la risoluzione 18/E/2025 l'AdE ha soppresso il codice identificativo "10" denominato "cessionario/fornitore".
IVA
Residente all'estero iscritto all'AIRE, vendita di immobile di proprietà in Italia
Oggetto: Territorialità IVA delle prestazioni consulenziali concernenti un immobile in Italia
Con l'interessante Risposta n. 65/2025 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una residente in Argentina, iscritta all'AIRE, che intende vendere un immobile di proprietà in Italia e chiede se sia tenuta al pagamento dell'IVA relativa alle prestazioni di servizi erogate nei suoi confronti da un'agenzia di intermediazione e da un professionista (ragioniere) incaricato di curare una trattativa extragiudiziale per la cancellazione di un'ipoteca gravante sull'immobile, soggetti entrambi stabiliti nel territorio dello Stato Italiano.
La risposta dell'AdE conferma che entrambe le prestazioni sono soggette a l'IVA (ex art.7 quater c. 1, lett. a), DPR n. 633/72) in quanto integrano i requisiti e sono quindi inquadrabili fra i servizi immobiliari ai sensi della normativa e della giurisprudenza Unionale (art. 47 Direttiva 2006/112/CE - ''Direttiva Iva'' e art. 31 bis, par. 1, Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15.3.2011 e successive modifiche; sent. 27.6.2013, C155/12, punti 35-36).
IRPEF
Agrivoltaico, tassazione dei ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica
Oggetto: Impianti agrivoltaici avanzati – Produzione e cessione di energia elettrica – Art. 1, c. 423, L. n. 266/2005 –imprenditore agricolo – requisito della connessione con l'attività agricola – criteri – regime fiscale
L'articolata Risposta n. 61/2025 ha approfondito, fornendo utili chiarimenti, i requisiti e le particolari modalità di tassazione, ai fini delle imposte dirette, dei ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica prodotta da un impianto agrivoltaico avanzato, da parte di un imprenditore agricolo, alla luce del quadro normativo esistente e della prassi agenziale (in particolare, la circ. 32/E/2009).
La Risposta ha precisato, tra l'altro:
- di ritenere che la produzione e cessione di energia elettrica da impianto agrivoltaico non vada considerata sempre attività connessa produttiva di reddito agrario;
- di non condividere l'affermazione che l'impianto agrivoltaico descritto nell'istanza rispetti «sempre e comunque» il requisito della connessione riferito all'integrazione architettonica (totale o parziale) di cui all'art. 2, D.M. 19.2.2007, richiamato dalla lettera a), punto 2, par.4, della circ. n. 32/E/2009;
- che, per il requisito alla lettera b) della circolare 32/E/2009, occorre tener conto del volume d'affari complessivo generato da tutti gli impianti fotovoltaici dell'Istante (compreso quello agrivoltaico, che l'Istante intende realizzare) da raffrontare al volume d'affari derivante dall'attività principale agricola;
- che, ai fini della verifica, da effettuarsi ogni anno, del requisito della preponderanza del volume d'affari dell'attività agricola principale rispetto a quello della produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche eccedente il limite dei 260.000 kwh annui, non assumono rilevanza eventuali provvedimenti «che dichiari[no] e renda[no] pubblica la criticità di natura climatica di ogni genere, epidemiologica o altro [...]».
Detrazioni per interventi edilizio – energetici
Parti comuni, comunicazione degli amministratori per le spese sostenute
Oggetto: FAQ in tema di compilazione delle comunicazioni dovute dagli amministratori condominiali per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni
Con una serie di interessanti FAQ l'AdE ha fornito utili chiarimenti ed esemplificazioni in merito alla corretta compilazione, da parte degli amministratori condominiali, delle comunicazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate relativa alle spese per interventi sostenuti per le parti comuni e delle quote di spesa imputate ai singoli condomini, ai fini della dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Alcune FAQ forniscono chiarimenti in merito ai casi, particolari ma frequenti, in cui parte dei condomini non abbiano rimborsato le spese condominiali, del condominio "minimo" e del "Supercondominio".
Crediti d'imposta edilizi
Aggiornamento del software stand-alone
Oggetto: Comunicato relativo alle "Comunicazioni opzioni bonus edilizi"
Con il comunicato in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha informato che è stato pubblicato l'aggiornamento del software stand-alone (Versione 1.6.0 del 27 febbraio 2025) per la compilazione e l'invio delle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi (prime cessioni e sconti in fattura), per le spese sostenute nel 2025, e che, come di consueto, le ricevute attestanti l'esito della trasmissione telematica saranno rese disponibili entro 5 giorni dall'invio del file.
Compensazione crediti d'imposta edilizi
Utilizzo di crediti di imposta agevolativi per il versamento di entrate extratributarie
Oggetto: Compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 – Utilizzo di crediti di imposta agevolativi per il versamento di entrate extratributarie corrisposte mediante mod. F24–Accise.
Un operatore nel settore dei giochi leciti con vincite in denaro e delle scommesse chiede conferma circa la possibilità di utilizzare in compensazione nel mod. F24 accise i crediti d'imposta edilizio energetici acquisiti (art. 121, D.L. "Rilancio" n. 34/2020) per coprire i versamenti relativi ai seguenti codici tributo:
- 5380 (''Devoluzione all'erario dei saldi dei conti di gioco non movimentati per tre anni Art. 24, c. 19, lett l), L. n. 88/2009'');
- 5120 ("Vincite non riscosse e rimborsi non richiesti entro i termini del regolamento di gioco, delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli'');
- 5154 ("penali per ritardato versamento delle vincite prescritte e dei rimborsi prescritti''):
- 5126 ("Interessi per ritardato versamento delle vincite non riscosse e rimborsi non richiesti entro i termini del regolamento di gioco, delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli");
- 5344 ("Vincite prescritte e rimborsi non riscossi derivanti da scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché da altri concorsi pronostici");
- 5345 ("Vincite prescritte e rimborsi non riscossi derivanti da scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché da altri concorsi pronostici - interessi'');
-5346 ("Vincite prescritte e rimborsi non riscossi derivanti da scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché da altri concorsi pronostici – penale ritardato versamento'').
A conferma di quanto già precisato in passato (Risposte 1/2020, 406/2022, 435/2022) la Risposta in oggetto ha precisato che quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione ''accise'' del mod. F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono essere compensati ''orizzontalmente'' con i crediti relativi ad imposte e contributi diversi, da indicare nelle altre sezioni del mod. F24. Conseguentemente, non si ravvisano impedimenti all'assolvimento, tramite compensazione, delle somme a debito richiamate nell'istanza di interpello, comprese sanzioni e interessi, il cui versamento è eseguito con mod. F24 accise. Restano confermati i limiti alla compensazione disposti dall'art.121, D.L. n. 34/2020, ovvero quelli disposti in presenza di somme iscritte a ruolo.
IVA
Prestazioni rese in regime di split–payment
Oggetto: Modalità di fatturazione delle ritenute di garanzia (ex art.11, c. 6, D.Lgs. 31.3.2023 n. 36) nelle ipotesi di prestazioni rese in regime di split–payment (art.17–ter, DPR n. 633/1972).
La Risposta a Interpello n. 52/2025, con riferimento a un contratto per la fornitura di energia elettrica e servizi a un ente pubblico, rientrante nella disciplina del "Codice degli appalti pubblici" D.Lgs. n. 36/2023, ha fornito chiarimenti di interesse generale sul trattamento da riservare, ai fini IVA, alle trattenute a garanzia (pari allo 0,50% dell'importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolare soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC) che l'ente appaltante deve applicare (ex art. 11, c. 6 del "Codice") per coprire eventuali inadempienze dell'affidatario o dei subappaltatori nel versamento dei contributi dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto.
In tale contesto, la Risposta ha precisato che, nel caso di prestazioni rese in regime di split payment, l'esigibilità dell'IVA si realizza alla data del pagamento del corrispettivo nonostante lo stesso sia stato già fatturato, salva la possibilità di optare per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione o della registrazione della fattura (circolari 15/E/2015 e 27/E/2017), scelta che può essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata e a tale fine rileva il comportamento concludente del contribuente.
Su tali premesse, l'Agenzia ha precisato che l'avvenuta emissione (da parte della società fornitrice) della fattura per l'intera prestazione resa, comprensiva della quota della ritenuta a garanzia, non è contraria alla legge poiché è ammissibile che il prestatore di servizi fatturi il controvalore complessivo delle prestazioni rese nonostante il corrispettivo non sia in tutto o in parte pagato restando in ogni caso l'esigibilità ancorata al momento del pagamento dello stesso. Ciò, dunque, non determina un'anticipazione dell'obbligo di versamento dell'IVA (fatta salva la facoltà di deroga dell'acquirente). In tale evenienza, all'atto della corresponsione del corrispettivo fatturato, l'Ente appaltante ne tratterrà una parte, precisamente lo 0,50 per cento, che provvederà a: a) versare direttamente all'istituto previdenziale o assicurativo nel caso sia riscontrata l'irregolarità contributiva della società fornitrice; b) restituire alla società fornitrice, previo riscontro della sua regolarità contributiva.
In entrambi i casi, trattandosi di fatture con split payment, l'importo corrisposto - all'istituto previdenziale o assicurativo oppure alla fornitrice -determina l'esigibilità della relativa IVA e dunque l'obbligo per l'Ente appaltante di versarla direttamente all'Erario. Qualora l'Ente appaltante intenda avvalersi dell'opzione dell'esigibilità anticipata ex art. 3, c. 2, del D.M. Finanze 23.1.2015, invece, l'IVA relativa all'intero corrispettivo indicato in fattura, comprensivo delle ritenute di garanzia, andrà versata anticipatamente rispetto al pagamento delle somme trattenute a titolo di ritenute di garanzia.


